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Studenti, più facile spostarsi nell’Ue

Anche chi segue corsi in altri Paesi membri può poi rinnovare il permesso in Italia. I chiarimenti del Viminale

23 settembre 2010 – Il permesso di soggiorno per studio garantisce una certa mobilità agli studenti extracomunitari nell’Unione europea.

Quelli che studiano in un altro Paese Ue, possono infatti venire in Italia a proseguire gli studi o a svolgere un corso di studi complementare senza chiedere il visto d’ingresso, e solo se rimangono più di tre mesi devono chiedere un permesso per studio “italiano”. Il discorso vale anche al contrario, per gli studenti regolarmente residenti in Italia che vogliono spostarsi in altri Paesi dell’Ue.

Ma che succede se si esce dall’Italia solo per una parte del programma di studi, ad esempio per un progetto Erasmus, e questa trasferta dura più di sei mesi? Il testo unico sull’immigrazione prevede infatti che “il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi”, a meno che questo non sia dipeso da obblighi militari “o da altri gravi e comprovati motivi”.

A metà settembre il ministero dell’Interno  ha spiegato con una circolare che tra i “gravi e comprovati motivi” può esserci anche un periodo di studio in un altro Paese Ue, a patto che sia adeguatamente documentato. Come? Presentando, quando si torna in Italia, i seguenti certificati:

a)    Certificato rilasciato dall’università italiana che dice che la frequenza di particolari corsi all’estero rientra o è complementare al programma di studio;
b)    Certificato che dimostri la regolare permanenza nell’altro Paese Ue (ad esempio la copia del permesso di soggiorno rilasciato da quel Paese);
c)    Certificato rilasciato dall’università dell’altro Paese Ue che attesti il regolare svolgimento di parte del programma di studi in quel Paese.

Scarica la circolare del ministero dell’Interno

Elvio Pasca

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