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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa internazionale
Questo prospetto vuole fornire una indicazione sommaria della normativa di riferimento nazionale ed internazionale quale strumento di conoscenza dei diritti sanciti nei confronti di ciascuno individuo senza distinzione alcuna.
La raccolta delle disposizioni elencate non può essere considerata come esaustiva, bensì unicamente rappresentativa dei principali mezzi di tutela usufruibili da parte del soggetto che si ritiene vittima di una discriminazione.
L’applicazione concreta dei principi fissati nelle dichiarazioni e nelle norme pattizie è legata alla capacità dell’ordinamento interno di assorbirli ed elaborarli nel proprio sentire giuridico, politico e sociale. Lo Stato di diritto a cui il nostro ordinamento si ispira impone alla collettività ed ai responsabili del potere politico di conformarsi al rispetto delle norme sopranazionali e di promuovere la tutela dei diritti inviolabili della persona. 

ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE
•    Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, art. 2 ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione […]; art. 7 tutti sono eguali davanti alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
•    Dichiarazione sull’eliminazione di tutte le forme di intolleranza e discriminazione basate sulla religione o sul credo, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 novembre 1981 art. 3, la discriminazione tra gli esseri umani per motivi di religione o di credo costituisce un affronto alla dignità umana […]
•    Dichiarazione sulla razza e sui pregiudizi razziali, adottata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) il 27 novembre 1978, art. 1, tutti gli esseri umani appartengono alla stessa specie e provengono dallo stesso ceppo. Essi nascono eguali in dignità e diritti e fanno parte integrante dell’umanità; tutti gli individui e tutti i gruppi hanno diritto di essere diversi, di ritenersi e di essere accettati come tali […]
•    Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 (legge 25 ottobre 1977, n. 881, GU 7 dicembre 1977, n. 333), art. 2, ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio […] i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa  fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione[…]
•    Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21 dicembre 1965 (legge 13 ottobre 1975, n. 654, GU 23 dicembre 1975, n. 337).
•    Convenzione contro la discriminazione nell’educazione, adottata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) il 14 dicembre 1960 (legge 13 luglio 1996, n. 656; GU 26 agosto 1996, n. 211).
•    Convenzione n. 111 sulla discriminazione in materia di impiego e nelle professioni, adottata dalla Conferenza Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) il 28 giugno 1958 (legge 6 febbraio 1963, n. 405, GU 6 aprile 1963, n. 93), art. 2, ogni Stato membro […] s’impegna a formulare e ad applicare una politica nazionale tendente a promuovere, con metodi adatti alle circostanze ed agli usi nazionali, l’uguaglianza di possibilità di trattamento in materia di impiego e di professione, al fine di eliminare qualsiasi discriminazione in questa materia.
•    Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) il 20 ottobre 2005 (legge 19 febbraio 2007, n. 19, GU 5 marzo 2007, n. 53).

CONSIGLIO D’EUROPA
•    Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Roma 4 novembre 1950 (legge 4 agosto 1955, n. 848, GU 24 novembre 1955, n. 221), art. 14, il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione. Protocollo 12 alla CEDU adottato a Roma il 4 novembre 2000, firmato dall’Italia, ma non ancora ratificato, art. 1, il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza discriminazione alcuna fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza  a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione […] 
•    Carta sociale europea riveduta, adottata a Strasburgo il 3 maggio 1996, legge 9 febbraio 1999, n. 30, GU 23 febbraio 1999, n. 94, art. E, il godimento dei diritti riconosciuti nella presente Carta deve essere garantito senza qualsiasi distinzione basata in particolare sulla razza, il colore della pelle, il sesso, la lingua,la religione, le opinioni politiche o ogni altra opinione, l’ascendenza nazionale o l’origine sociale, la salute, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la nascita o ogni latra situazione.
•    Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, adottata a Strasburgo il 1 febbraio 1995, (legge 28 agosto 1997, n. 302, GU 15 settembre 1997, n. 215)
•    Risoluzione n. (2002) 8, recante lo Statuto della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI) adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 13 giugno 2002
•    Raccomandazione n. 1706 ‘on media and terrorism’ (2005) dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, non scadere nell’enfasi nel fornire informazione sul terrorismo, in quanto ciò può indurre sentimenti di terrore, paura o caos nell’opinione pubblica”
•    Raccomandazione n. 20 ‘On hate speech’ (1997) del Comitato dei Ministri che comprende tutte le forme ed espressioni che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l’odio razziale, la xenofobia, l’antisemitismo o altre forme di odio basate sull’intolleranza, tra cui l’intolleranza espressa in forma di nazionalismo aggressivo o di etnocentrismo, la discriminazione e l’ostilità contro le minoranze, i migranti e le persone di origine immigrata.

UNIONE EUROPEA
•    Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, adottata a Nizza dal Consiglio, dal Parlamento e dalla Commissione europea il 7 dicembre 2000, Capo III, uguaglianza, art. 20 e ss., art. 21, è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali […]
•    Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, 29 giugno 2000, concernente l’attuazione del principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, recepita in Italia con il d. lgs 215/2003, art. 2, nozione di discriminazione.
•    Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, recepita in Italia con il d. lgs 216/2003, art. 2, nozione di discriminazione.
•    Decisione 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale, art. 7, diversità e lotta contro la discriminazione, art. 8, parità fra uomini e donne.

Normativa italiana
•    Decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 215, art. 2, nozione di discriminazione.
•    Decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 216, art. 2, nozione di discriminazione.
•    Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti la         disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” art. 44, azione civile contro la discriminazione.

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Azione penale contro la discriminazione

DEFINIZIONI