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Tutela giudiziaria ai sensi dell’art. 44 TU 286/98

Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.

Potrà proporre un’azione contro la discriminazione chiunque ritenga di essere stato vittima di:
   
-una discriminazione diretta, quando, per la razza o l’origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in  situazione analoga;
   
-una discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente  neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

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Attività dell’UNAR: Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali

Azione civile contro la discriminazione