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Ministero degli Esteri: Ricongiungimento familiare

Messaggio del Ministero degli affari esteri – DGIT – Ufficio VI – Centro Visti del 21

agosto 2009

Il Ministero degli Esteri ha inviato un messaggio  alle rappresentanze diplomatiche e consolari con lo scopo di chiarire alcune tra  le modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009, entrata in vigore a partire dall’8 agosto scorso, in particolare sul ricongiungimento familiare. Tra le modifiche   l’art. 19, comma 2 lett. c. del T.U. 286/98,  prevede il divieto di espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana. Con tale norma, il legislatore ha inteso limitare l’inespellibilità (tranne che nei casi previsti dall’art. 13 comma 1 e cioè per motivi inerenti l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato) ai soli familiari di cittadini italiani entro il secondo grado, in luogo del precedente quarto.

La circolare chiarisce che le rappresentanze diplomatiche e consolari in presenza di richieste di visto presentate da “coniugi” o “genitori a carico” di cittadini stranieri residenti in Italia, dovranno accertare, sulla base della eventuale documentazione locale o della verifica degli atti in proprio possesso che il richiedente il visto non sia coniugato con un cittadino straniero residente in Italia che abbia precedentemente richiesto ed ottenuto un visto per ricongiungimento familiare a favore di altro coniuge.

 

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