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Assegno sociale: i requisiti e come richiederlo. La guida dell’esperto

Roma, 14 gennaio 2021 – L’assegno sociale è una prestazione economica che viene riconosciuta, su domanda, a persone in età avanzata, oltre i 67 anni di età, e che versano in condizioni di disagio economico perché privi di un reddito o con reddito inferiore ad una soglia determinata dalla legge e aggiornata ogni anno (per il 2021 fissata in 5.983,64 € per il reddito personale, in 11.967,28 per le persone coniugate).
Si tratta quindi di una misura di sostegno, erogata in 13 mensilità, prevista per coloro che non possono evidentemente cercare un impiego, anche ad integrazione di ulteriori pensioni, proprio in ragione dell’età.

Chi può presentare domanda: anche stranieri ma solo se lungo soggiornanti. Richiesta comunque residenza di 10 anni
Possono accedere all’assegno sociale i cittadini italiani, comunitari (iscritti all’anagrafe del Comune di residenza) e stranieri con permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, requisito introdotto dalla Legge 388/2000.
Inoltre, è richiesta la dimostrazione di:

  • un soggiorno continuativo di 10 anni sul territorio italiano;
  • essere residenti in Italia per tutta la durata della prestazione.
    Sono quindi esclusi, ad oggi, i cittadini stranieri che, pur soggiornando in Italia legalmente anche da più di un decennio, tuttavia non soddisfano il requisito del lungo soggiorno, perché titolari di permessi brevi, pur continuativi.
    Sul punto, la Corte Costituzionale con sentenza 50/2019 ha giudicato costituzionalmente legittimo tale requisito, ma si segnala che sono pendenti numerosi giudizi volti a portare la questione all’attenzione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
    NOTA: Possono comunque accedere a tale misura anche i cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

PRESENZA OBBLIGATORIA IN ITALIA DURANTE LA PRESTAZIONE
Importante ricordare che si tratta di una prestazione provvisoria, che può quindi essere soggetta a sospensione o revoca se sono risultano più soddisfatti i requisiti previsti dalla legge.
In particolare, quanto alla residenza:

  • l’assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all’estero per più di 29 giorni;
  • può essere revocato dopo un anno dalla sospensione

REDDITO: I LIMITI E COME CALCOLARLO
Il richiedente deve essere privo di un reddito o percepire a tale titolo una somma inferiore alla soglia stabilita di anno in anno dalla legge. Per il 2021, come comunicato con circolare 148/2020 dell’Inps, del 18.12.2020, per poter beneficiare dell’assegno sociale, occorre:

  • un reddito personale inferiore a 5983,64 €
  • oppure, se coniugati, un reddito inferiore a 11.967,28 €.
    L’assegno sociale, il cui importo mensile sarà quindi di 460,28 € per un totale di 13 mensilità, sarà riconosciuto in misura intera se il cittadino italiano o straniero non percepiscono alcun reddito, mentre verrà corrisposta una somma pari alla differenza tra l’assegno stesso e il reddito percepito, se questo è comunque inferiore al limite di legge (esempio 1: persona non coniugata con reddito di 2000 euro all’anno, percepirà la differenza, ovvero 3983,64 € l’anno; esempio 2: persona coniugata con reddito complessivo di 7000 euro, il coniuge che ne faccia richiesta percepirà 4.967,28 € l’anno).

Ai fini del calcolo del reddito non si considerano:
– trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
– la casa di proprietà, se il richiedente ci abita;
– le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
– le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
– l’assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918;
– gli arretrati di lavoro dipendente prestato all’estero. 

COME PRESENTARE LA DOMANDA
Può essere presentata domanda online, avendo a disposizione il PIN o spid (sistema di identità digitale), oppure rivolgendosi ai patronati.

Link: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20148%20del%2018-12-2020.pdf

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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