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Cittadinanza. Cosa fare se sono passati due anni dalla richiesta?

altSalve, ho depositato la domanda di cittadinanza poco più di 2 anni fa. Dallo stato online della pratica risulta che è ancora in fase di valutazione. Che cosa posso fare?

21 agosto 2014 – Dalla data in cui è stata depositata la richiesta della cittadinanza, le autorità hanno 730 giorni per concludere la procedura per la concessione o il diniego in base alla valutazione fatta. (art. 3 del D.P.R. n.362/1994)

Una volta trascorsi i 730 giorni, lo straniero può inviare dei solleciti alla Pubblica Amministrazione per richiedere la conclusione della propria pratica. Infatti, in base alla legge 241/90 sulle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, entro l’anno da quando sono decorsi i 2 anni senza una risposta, l’interessato può inviare una lettera di diffida alla pubblica amministrazione per avere un riscontro. Questa procedura non implica la necessità di rivolgersi ad un avvocato, obbligatorio invece nel caso in cui si decida di rivolgersi al Tribunale.

Attenzione, però, perché dipendendo dal motivo per cui è stata richiesta la cittadinanza, il richiedente può pretendere o meno la concessione della cittadinanza italiana.

Domanda depositata per matrimonio con cittadino italiano

Se la domanda è stata depositata per matrimonio, cioè perché lo straniero è sposato con un cittadino italiano, il richiedente diventa titolare di un diritto soggettivo pieno all’acquisto della cittadinanza italiana, essendo impossibile rigettare l’istanza oltre i 730 giorni ai sensi dell’art. 8, comma 2 della legge n° 91/92 sulla cittadinanza.

Per far valere questo diritto, lo straniero ricorre al giudice ordinario il quale, previa verifica dei requisiti di legge, riconosce il diritto dello straniero a diventare cittadino italiano nel caso in cui il Ministero non ha adottato il decreto di riconoscimento o di rifiuto della cittadinanza entro i termini stabiliti.

Domanda depositata per motivi di residenza (naturalizzazione)

La circolare 6415/2011 del Ministero dell’Interno ha ribadito che l’eventuale ritardo della Prefettura nell’adottare un provvedimento di accoglienza o meno della domanda non significa l’accoglienza o il rifiuto della domanda stessa. In quel caso lo straniero può presentare un’istanza al Tribunale Amministrativo del Lazio per chiedere di obbligare la Pubblica Amministrazione ad adottare i provvedimenti in merito al rifiuto o accoglimento della domanda di cittadinanza.

Ciò vuol dire che nel caso in cui lo straniero vinca la causa davanti al Tar, tale vittoria non comporta l’automatica concessione della cittadinanza, significa che il Tar obbliga al Ministero dell’Interno a concludere la pratica.

 

D.ssa Maria Elena Arguello

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