Roma, 27 novembre 2023 – Dal 2020 è possibile convertire, in motivi di lavoro, alcune tipologie di permessi di soggiorno.
Quando parliamo di conversione intendiamo la possibilità per il cittadino straniero già regolare sul territorio, a richiedere un titolo di soggiorno per un motivo diverso da quello originario, sempre che ne sussistano i presupposti.
Le tipologie convertibili sono elencate nell’art.6 co.1 bis TUI:
- Pds per calamità;
- Pds per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide;
- Pds per attività sportiva;
- Pds per lavoro di tipo artistico.
Vediamoli nel dettaglio:
PDS PER CALAMITA’
L’art.20 bis TUI stabilisce “Fermo quanto previsto dall’articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di grave calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità.
2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, ed è rinnovabile se permangono le condizioni di grave calamità di cui al comma 1; il permesso è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa”.
PDS PER ACQUISTO DELLA CITTADINANZA O DELLO STATO DI APOLIDE
Il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza è disciplinato dall’art. 11, comma 1 lett. c) del D.P.R. 394/1999.
La norma prevede che esso possa essere rilasciato “per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide” in favore dello straniero che sia già titolare di permesso di soggiorno per altri motivi e per la durata del procedimento di concessione (della cittadinanza) o di riconoscimento (dell’apolidia).
In sostanza, quindi, chi è in attesa della concessione della cittadinanza ha titolo a soggiornare legalmente in Italia fino al termine del relativo procedimento.
Secondo la lettera della norma, il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza può essere rilasciato solo allo straniero che sia titolare di permesso di soggiorno per altri motivi.
Non è quindi possibile, per esempio, chiedere e ottenere – tramite l’Ambasciata o il Consolato all’estero – un visto di ingresso per attesa cittadinanza.
PDS PER ATTIVITA’ SPORTIVA
L’art 27 comma 1 lett. p) del D.Lgs. 286/98 annovera, tra i casi particolari di lavoratori per il cui ingresso e soggiorno in Italia non è richiesto il rispetto delle procedure del decreto flussi, gli stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981 n. 91.
Possono usufruirne gli stranieri che svolgono attività sportiva professionistica o dilettantistica presso società sportive italiane.
In particolare, il comma 5-bis dell’art. 27 stabilisce che, il limite massimo degli ingressi degli atleti non appartenenti all’UE impegnati nell’attività agonistica di alto livello, è annualmente fissato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI.
Le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), stabiliranno poi se assegnare tutte le quote al settore professionistico, a quello dilettantistico o ad entrambi. Le richieste di visto possono essere accettate dalle FSN nei limiti delle quote loro assegnate.
Nelle quote sono inclusi gli atleti che entrano per la prima volta in Italia e quelli già presenti in Italia con un’altra tipologia di permesso di soggiorno.
Se si viene tesserati dalla FSN per una sola stagione sportiva, la riconferma alla nuova stagione è subordinata al rilascio di una nuova quota.
L’atleta dovrà quindi prima munirsi del visto d’ingresso per l’Italia e successivamente, del permesso di soggiorno. La quota utilizzata rappresenta il visto d’ingresso.
Per completare il regolare ingresso dello straniero e il tesseramento dello stesso, sarà necessario ottenere il permesso di soggiorno.
Come già specificato, è necessario farne richiesta tramite compilazione del kit postale e allegando la documentazione rilasciata dallo Sportello Unico.
Sarà poi la Questura, verificata la documentazione, a rilasciare il permesso di soggiorno. Ottenuto il permesso di soggiorno bisognerà inviarne copia alla F.S.N. di appartenenza.
PDS PER LAVORO ARTISTICO
Il permesso di soggiorno per attività artistica è un particolare permesso per lavoro subordinato ma che ovviamente sottostà a precise condizioni, viene rilasciato in specifici casi.
Il permesso di soggiorno per lavoro artistico è rilasciato allo straniero che deve svolgere una attività superiore a tre mesi di lavoro artistico o tecnico in spettacoli lirici, teatrali, concertistici o inerenti il balletto su richiesta del datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve ottenere il nulla osta dalla Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro e della Questura
Lo Sportello unico provvede all’attribuzione di codice fiscale provvisorio.
Dopo la consegna del nulla osta, che ha una validità di sei mesi, viene firmato il contratto di soggiorno che viene trasmesso alle autorità consolari italiani presenti all’estero che provvedono a rilasciare il Visto d’Ingresso.
Poi, come per qualsiasi altro tipo di permesso di soggiorno, se ne fa richiesta entro 8 giorni dall’arrivo del lavoratore straniero in Italia.
Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Francesca Pia Testini, avvocato
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