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Ho ottenuto il nulla osta all’ingresso ma il datore di lavoro ha cambiato idea e non intende più assumermi, ho ugualmente diritto ad un permesso di soggiorno? L’esperto risponde

Roma, 27 novembre 2023 – Occorre innanzitutto ricordare che il cittadino straniero è sempre comunque tenuto (anche quindi nel caso in cui il datore di lavoro si rifiuti di proseguire) a presentarsi allo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura competente entro 8 giorni dall’arrivo.

Dovrà quindi comunicare la sua presenza in Italia e richiedere convocazione anche del datore di lavoro per la firma del contratto di soggiorno, comunicando eventualmente l’indisponibilità di quest’ultimo a stipulare il contratto.

Il Ministero con circolare già nel 2007 (al seguente link) aveva previsto due ipotesi (decesso del datore di lavoro e cessazione dell’azienda) in cui è ammesso il rilascio di un permesso per attesa occupazione al lavoratore straniero, proprio perché la mancata stipulazione del contratto non sarebbe dovuta a sua colpa.

Tale permesso, della durata di un anno, autorizza il cittadino straniero a permanere in Italia e reperire altro lavoro, anche iscrivendosi ad un centro per l’impiego.

Se dovesse invece esserci la disponibilità di altro datore di lavoro già prima dell’appuntamento in Prefettura – quindi prima della firma del contratto di soggiorno – il richiedente potrà presentarsi con quest’ultimo nella data fissata per la convocazione per la stipula del suddetto, a seguito del quale verrà consegnato kit postale per richiesta del permesso di soggiorno.

Al di fuori di questi casi, invece, pare non essere prevista tale possibilità, salvo scelte delle singole Prefetture, che potrebbero valutare caso per caso l’opportunità di rilasciare il permesso per attesa occupazione anche in altre ipotesi in cui il datore di lavoro si rifiuti di assumere.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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