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Con la “carta di soggiorno” di un altro Stato Ue posso lavorare in Italia?

Sono in possesso di un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dalla Grecia. Vorrei trasferirmi a lavorare in Italia o in un altro Paese europeo. Come funziona?

 

31 marzo 2015 – La direttiva 2003/109/CE ha riconosciuto un vero e proprio status europeo ai cittadini extracomunitari  che risultino legalmente presenti sul territorio di un paese dell’Unione Europea ininterrottamente da almeno cinque anni. Ogni Stato Europeo, nel recepimento della Direttiva, ha però stabilito delle condizioni e delle procedure diverse, sempre nel rispetto del principio di trattamento paritario su tutto il territorio europeo, indipendentemente dal paese dell’UE di residenza.

Il riconoscimento dello status europeo ai cittadini titolari di un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, noto come "carta di soggiorno " vale in tutti i Paesi dell’UE ad eccezione della Danimarca, del Regno Unito e dell'Irlanda.

In Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechenstein, Stati non Ue, sebbene sia possibile circolare liberamente per massimo 90 giorni se in possesso di un permesso di soggiorno, non si applica la direttiva e, pertanto, non è possibile trasferirsi per periodi superiori a tre mesi.

Ogni cittadino extraUE, in possesso di un permesso di soggiorno Ue,  può liberamente circolare in Europa anche per periodi superiori a 90 giorni. Se intende, però, stabilirsi in uno Stato appartenente all’Unione Europa, deve verificare preventivamente quali siano le “regole” interne, emanate proprio da quello Stato. Per informarsi sulle modalità operative per la permanenza in un altro Paese membro, è consigliabile contattare il competente Ufficio Stranieri, l’autorità consolare o visitare i siti istituzionali del paese di destinazione.

In ogni caso il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo verrà sostituito da un permesso di soggiorno, per studio, lavoro, ecc. con le modalità e le procedure stabilite dallo Stato europeo.

Come funziona in Italia

In Italia il riferimento è all’art. 9 bis del D. Lgs. 286/98 il quale prevede che il cittadino extraUE titolare di unpermesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodorilasciato da un altro Stato membro può chiedere di soggiornare in Italia per un periodo superiore a 90 giorni al fine di

  • svolgere un lavoro subordinato o autonomo nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legislazione nazionale;
  • frequentare corsi di studio o di formazione professionale

Per poter svolgere un’attività lavorativa subordinata occorre avere una autorizzazione preventiva da parte dello Sportello Unico, il cosiddetto “nulla osta”.  Questa autorizzazione deve essere richiesta pure se si vuol esercitare un’attività di tipo autonomo. Le autorizzazioni però sono soggette a delle limitazioni numeriche: il decreto flussi che viene emanato dal Governo Italiano il quale prevede un numero massimo di permessi di soggiorno per lavoro che possono essere rilasciati ai titolari dei permessi di soggiorno Ce soggiornanti di lungo periodo.

Al di fuori di tali ipotesi, può comunque soggiornare in Italia se è in grado di dimostrare di possedere adeguate risorse economiche per un importo superiore a € 17.000 (doppio dell’importo minimo previsto per l’esenzione alla spesa sanitaria) e un’assicurazione medica.

Il titolare del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, una volta esperite le formalità e seguito le procedure previste per poter seguire un corso di studi ovvero per lavorare, dovrà chiedere il rilascio del permesso corrispondente al motivo del soggiorno. Per lavoro, una volta ottenuto il nulla osta dallo Sportello Unico, questi gli rilascerà il modello già compilato da inviare alla Questura tramite lo Sportello Amico presente negli uffici postali. Nelle altre ipotesi dovrà direttamente munirsi di kit postale e inviarlo direttamente  presso gli uffici postali.

Anche il familiare del titolare di un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro  potrà fare ingresso in Italia  e richiedere un permesso di soggiorno per motivi familiari. Questo solo se, prima del trasferimento, conviveva con il titolare del permesso e se sussistono le condizioni previste dall’art. 29 del D. Lgs. 286/98 in materia di ricongiungimento familiare (rapporto di parentela, reddito e alloggio idoneo). Per la richiesta di tale permesso dovrà presentarsi in Questura insieme al familiare titolare del permesso di soggiorno Ue.

La Questura, una volta esaminata la domanda, rilascerà un permesso di soggiorno temporaneo, rinnovabile senza però ritirare il permesso Ue posseduto, ed informerà il punto di contatto nazionale, la Direzione Centrale dell’Immigrazione del Ministero dell’Interno.

Il cittadino extracomunitario, con il rilascio del permesso di soggiorno, mantiene lo status di soggiornante di lungo periodo nello Stato membro di provenienza fino a quando non decida di acquisire  tale status nel secondo Stato membro.

Infatti, nel  momento in cui il titolare del permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato italiano maturerà i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno Ue soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D. Lgs. 286/98 ) potrà ottenere anche in Italia un permesso di soggiorno di lungo periodo. Dell’avvenuto rilascio sarà informato lo Stato Membro che aveva rilasciato il precedente permesso Ue.

 

Avv. Mascia Salvatore

 

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