in ,

Decreto Flussi: nella circolare congiunta i dettagli per il settore dell’assistenza familiare. Le spiegazioni del nostro esperto

Roma, 3 novembre 2023 – Con una circolare congiunta dei Ministeri coinvolti sono stati pubblicate le indicazioni operative per l’attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023 (Decreto Flussi), con il via alla precompilazione dal 30 ottobre al 26 novembre al link https://portaleservizi.dlci.interno.it/).

Settore assistenza familiare: i requisiti richiesti

Per la prima volta sarà possibile l’ingresso di cittadini stranieri da occupare nel settore dell’assistenza familiare, con le seguenti previsioni:

  • non è previsto un elenco di Paesi di provenienza del lavoratore, quindi in questo specifico e UNICO caso la domanda potrà essere presentata a prescindere dallo Stato di origine;
  • potrà essere proposta quindi l’assunzione a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale (purché con retribuzione non inferiore all’importo dell’assegno sociale);
  • il richiedente dovrà dimostrare reddito minimo di 20.000 se persona singola, o di 27.000 se il datore di lavoro ha famiglia anagrafica con più conviventi;
  • alla determinazione del reddito potranno comunque contributi anche i familiari conviventi e il requisito non è richiesto per chi richiede assistenza per la propria persona per autonomia limitata;
  • la domanda può essere presentata anche da un familiare della persona che deve essere assistita o dalle strutture in cui la persona si trova (comunità religiose, comunità di recupero / assistenza disabili….) .

Inoltre, come per tutte le domande telematiche sarà necessario il possesso dello SPID o della CIE (Carta d’Identità elettronica).

Una novità ulteriore riguarda le tempistiche della procedura: entro il termine di 60 giorni dall’acquisizione del parere positivo previsto ovvero, in assenza di parere, quando siano trascorsi 60 giorni.

Il rispetto dei termini è garantito dal fatto che il nulla osta verrà spedito automaticamente al datore di lavoro e alla Rappresentanza diplomatica del Paese di origine del lavoratore, scaduti i 60 giorni.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 13 Media: 3.7]

Formazione gratuita per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati in Liguria

Italia, Slovenia e Croazia intensificano la cooperazione per la gestione dell’immigrazione irregolare