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Doppia cittadinanza: cosa prevede la legge italiana? La guida dei nostri esperti

Roma, 15 aprile 2021 – Secondo la legge italiana sulla cittadinanza (L. 91/1992) l’acquisto della cittadinanza italiana (per matrimonio, filiazione, residenza..) non vieta di mantenere la propria cittadinanza precedente, come nel caso in cui un cittadino italiano che intenda acquistare la cittadinanza di altro Stato.

Non sarà infatti il cittadino italiano costretto a rinunciare alla propria nazionalità, come riconosciuto dalla legge L. 91/1992 che all’art. 11 prevede “Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all’estero“.

Allo stesso modo nel 2004 il Ministero dell’Interno ha abolito l’obbligo previsto per coloro che diventavano cittadini per residenza di produrre il certificato di svincolo, con cui il nuovo cittadino dichiarava di rinunciare alla propria cittadinanza di origine.
La legge italiana permette quindi sia ai propri cittadini all’estero che a coloro che in un secondo momento lo diventano. di avere la doppia cittadinanza, e quindi di esercitare i relativi diritti (e doveri) quando decidono di radicare la propria vita in uno Stato diverso da quello della propria originaria nazionalità. Sempre che non sia vietato d’altro Stato.

Questa possibilità infatti non è ammessa da tutti i Paesi: Stati che non ammettono la doppia cittadinanza
Diversamente dall’Italia, altri Stati prevedono invece delle limitazioni al diritto di mantenimento di più cittadinanze, alcuni con la conseguente perdita della propria nazionalità in caso di acquisizione di quella di altro Paese (ad esempio Ucraina, Cina e India), altri con limitazioni per i cittadini cosiddetti naturalizzati di alcuni diritti quale quello di voto o di candidarsi alle elezioni (ad esempio l’Australia).
Altri ancora prevedono delle eccezioni, con possibilità di mantenere la propria cittadinanza anche se ne viene acquisita un’altra per matrimonio, vietando però il mantenimento di entrambe in caso di seconda cittadinanza per residenza.
Quindi, se si intende richiedere la cittadinanza italiana sarà opportuno accertarsi che la legge del proprio Paese di origine ammetta il mantenimento della cittadinanza e valutare se si è disposti a rinunciarvi per mantenere quella Italiana.

Convenzione di Strasburgo 1963: che cosa prevede
La Convenzione sulla diminuzione dei casi di doppia nazionalità e sugli obblighi militari in caso di doppia nazionalità mira a ridurre il numero dei casi di doppia o multipla nazionalità tra gli stati firmatari, stabilendo anche alcune norme riguardo gli obblighi militari in caso di più nazionalità.
Nello specifico, al Capitolo 1, prevede che i cittadini degli Stati contraenti perdono la loro precedente cittadinanza in caso di acquisto o riacquisto, per espressa manifestazione di volontà (quindi non per matrimonio o nascita) della cittadinanza di uno dei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione.
Ma per quanto riguarda l’Italia, e così in altri Stati quali Svezia, Germania, Belgio, Francia e Lussemburgo, Austria, Danimarca Norvegia e i Paesi Bassi, dal 4 giugno 2010 il cittadino italiano che acquista la cittadinanza di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo non perderà più la propria nazionalità.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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