Roma, 27 novembre 2020 – I cittadini stranieri con patente di guida rilasciata da altro Paese possono continuare a guidare anche in Italia veicoli della categoria per cui hanno l’abilitazione per un periodo di tempo, variabile (2 anni o 1 anno), a seconda che l’attestato di guida venga rilasciato da un Paese dell’Unione Europea o da un Paese terzo.
Trascorso tale primo periodo provvisorio sarà necessario richiedere la conversione della patente di guida, ossia il rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera.
Patente rilasciata da un Paese dell’UE o appartenente allo Spazio Economico Europeo
La patente di guida rilasciata da questi Stati è equiparata a quella italiana, i titolari potranno quindi continuare a guidare anche in Italia con questo attestato:
- fino alla sua validità, se la patente ha scadenza prevista dalle norme dell’UE vale a dire 10 o 5 anni a seconda delle categorie di appartenenza,
- fino a massimo due anni dall’ottenimento della residenza, se la patente estera non ha scadenza o ha scadenza superiore a quanto previsto dalle norme UE.
Successivamente occorrerà convertire la patente presso la Motorizzazione Civile, e la conversione sarà possibile anche se la patente è scaduta, producendo il certificato medico.
Patente rilasciata da un Paese extracomunitario
I titolari di un attestato di guida rilasciato da un Paese terzo invece potranno circolare, per un anno dall’iscrizione della residenza, con la loro patente munita di traduzione integrale (effettuata da un traduttore e asseverata in Tribunale o da un notaio, oppure dal Consolato e successivamente legalizzata in Prefettura).
Trascorso un anno sarà necessario richiedere la conversione della patente, possibile se il Paese di rilascio ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia:
Di seguito l’elenco degli Stati firmatari: Albania, Algeria, Argentina, Brasile, El Salvador, Filippine, Giappone, Israele, Libano, Macedonia, Marocco, Moldova, Principato di Monaco, Repubblica di Corea, Repubblica di San Marino, Serbia, Sri Lanka, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uruguay.
Alcuni Paesi, invece, rilasciano Patenti di guida convertibili colo per alcune categorie di cittadini (personale diplomatico o in missione governativa): Canada, Cile, Zambia, Stati Uniti.
NOTA: la conversione della patente SENZA esame è possibile solo per i cittadini extra-comunitari residenti in Italia da meno di quattro anni. Se residenti da più di quattro anni, il cittadino straniero dovrà sottoporsi ad esame di guida.
Dove presentare la richiesta di conversione:
La domanda di conversione della patente di guida dovrà essere presentata all’Ufficio motorizzazione civile.
Documentazione da produrre
domanda su modello TT2112 disponibile allo sportello dell’Ufficio oppure online sul Portale dell’automobilista
attestazione di pagamento € 10,20 sul c/c 9001
attestazione di pagamento € 32,00 sul c/c 4028
certificato di idoneità psicofisica rilasciata da un medico abilitato (della Asl) o da commissioni mediche locali. Per la conversione di patente comunitaria: solo se è in scadenza, è scaduta, non ha scadenza o ha validità superiore a quanto previsto dalla norme comunitarie.
2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata;
patente straniera in originale e in fotocopia
documento di riconoscimento in originale e in fotocopia
codice fiscale in originale e in fotocopia.
Documenti aggiuntivi per cittadini extracomunitari:
permesso di soggiorno originale in visione e in fotocopia oppure
carta di soggiorno originale in visione e in fotocopia
se l’interessato è in attesa del rinnovo per scadenza o del primo rilascio del permesso di soggiorno: fotocopia documento d’identità e ricevuta della richiesta di rinnovo / ricevuta di prima richiesta
E se la patente non è convertibile?
I titolari di patente non convertibile potranno guidare in Italia con l’attestato estero (tradotto) o patente internazionale, fino ad un anno dall’acquisizione della residenza.
Successivamente, dovranno sostenere un esame di abilitazione secondo le norme italiane.
ATTENZIONE: La mancanza della documentazione (traduzione o patente internazionale) o la guida con questi ultimi scaduti, potrà comportare il ritiro della patente che verrà inviata in Prefettura e, accertata la non convertibilità, al Consolato del Paese di appartenenza.
Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato