Roma, 25 novembre 2021 – La carta di soggiorno che veniva rilasciata ai cittadini extra- comunitari residenti da almeno cinque anni in Italia e che soddisfacevano determinati requisiti (reddito e integrazione), ora è stata sostituita dal permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 30/2007.
Ma, anche se i presupposti per il rilascio di questo “nuovo” permesso sono i medesimi, non si tratta solo di una differenza di nome, poiché il permesso UE riconosce più ampi diritti ai titolari:
– DIRITTO DI SOGGIORNARE PER OLTRE MESI E POSSIBILITA’ DI LAVORARE NEGLI ALTRI PAESI UE
Mentre la vecchia carta di soggiorno era un titolo esclusivamente nazionale, che permetteva sostanzialmente di soggiornare e lavorare in Italia, il permesso UE è uniforme in tutti i Paesi dell’Unione (salvo alcune differenze) e attribuisce il diritto di soggiornare in tutti gli altri Paesi dell’Unione oltre tre mesi e di prestare attività lavorativa in essi.
Ciò è possibile, ad esempio nel caso dell’Italia, a prescindere dalla normativa dei flussi, e quindi delle quote che annualmente il Governo prevede per l’ingresso per motivi di lavoro.
Nel caso in cui intenda stabilirsi in un secondo Paese UE, il titolare di permesso per lungo soggiornanti, dovrà entro i tre mesi dall’ingresso nel secondo Stato richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno alle autorità locali (per lavoro, famiglia, studio..) e in base alla normativa di tale Paese.
- DIRITTO DEI FAMILIARI DEL LUNGO SOGGIORNANTE DI RISIEDERE NEL SECONDO STATO MEMBRO:
Se il titolare di un permesso UE intende stabilirsi per un periodo superiore a tre mesi in altro Stato dell’Unione, potranno esercitare tale diritto anche i seguenti familiari: coniuge e figli minorenni del lungo soggiornate e / o del coniuge, anche quando solo uno dei due genitori sia affidatario del minore.
Inoltre, il secondo Stato membro, quello ciò in cui il cittadino straniero decide di stabilirsi, potrà autorizzare il soggiorno di altri familiari secondo le normative interne.
– DIRITTO DI GODERE IN ALTRO STATO UE DEI DIRITTI RICONOSCIUTI DAL PAESE IN CUI SI E’ LUNGO SOGGIORNANTI
Il cittadino straniero che abbia ottenuto il titolo ex art. 9 T.U. immigrazione in Italia, potrà esercitare nell’altro Paese UE in cui eventualmente intenda stabilirsi, ed ottenere altro permesso di soggiorno, gli stessi diritti che gli sono riconosciuti in Italia.
Tuttavia, è importante ricordare che il tale permesso, come la precedente carta di soggiorno, può essere revocata in caso di assenza prolungata dal’Italia per un periodo superiore a 12 mesi consecutivi o 6 anni complessivi.
– DURATA ILLIMITATA MA CON INDICAZIONE DI 10 ANNI PER L’AGGIORNAMENTO:
Come la Carta di soggiorno, il permesso UE ha durata illimitata ma, da gennaio 2021 anche tale titolo riporta una data, a dieci anni dal suo rilascio, che non indica la scadenza ma, come per la vecchia carta di soggiorno, un termine per l’aggiornamento dei dati del titolare (vedi scheda al seguente link).
Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato