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La cittadinanza per matrimonio: chi può richiederla e come fare la domanda

Roma, 2 marzo 2021 – Ai sensi dell’art. 5, L. 91/92 il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano  può acquistare la cittadinanza italiana quando soddisfa certi requisiti.

Ecco i dettagli su chi può richiedere la cittadinanza per matrimonio, come fare la domanda, i documenti da allegare e le tempistiche.

Chi può richiedere la cittadinanza per matrimonio?

Se sei un cittadino straniero hai diritto a richiedere la cittadinanza italiana per matrimonio se il hai sposato un cittadino italiano o una cittadina italiana e possiedi i seguenti requisiti:

  • se convivi e risiedi in Italia da almeno 2 anni, in maniera continuativa
  • se convivi e risiedi all’estero da almeno 3 anni, in maniera continuativa

In caso di figli minori, i termini sono dimezzati:

  • basta 1 anno di convivenza e residenza in Italia; oppure
  • basta 1 anno e mezzo se la convivenza e residenza è all’estero.

NOTA 1: il vincolo matrimoniale deve esistere al momento di concessione della cittadinanza.

NOTA 2: può presentare domanda anche il cittadino straniero il cui coniuge abbia acquisito cittadinanza italiana dopo il matrimonio. In questo caso gli anni di residenza andranno calcolati da tale data.

NOTA 3: Il requisito della residenza continuativa significa che non ci devono essere cancellazioni della residenza, i cd. “buchi” di residenza. Quindi si può benissimo essere andati all’estero per un periodo di tempo (ad esempio per fare un corso di studio) e non subire la cancellazione della residenza.

Il costo della domanda

La domanda di cittadinanza è soggetta al pagamento del contributo di Euro 250, da versare presso Poste Italiane al conto corrente numero 809020 intestato a “Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza”.

Inoltre, bisognerà pagare una marca da bollo di Euro 16, da allegare alla domanda.

Come presentare la domanda

Mediante il Servizio di inoltro telematico del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, collegandosi alla seguente pagina:

https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

Da settembre 2020 è necessario avere uno SPID – sistema di identità digitale per riconoscersi con la Pubblica Amministrazione. Qui la guida all’uso del nuovo portale: https://stranieriinitalia.it/normativa-immigrazione/cittadinanza-come-funziona-il-nuovo-portale-la-guida-dei-nostri-esperti/ .

La domanda verrà inoltrata alla Prefettura competente, individuata in base all’attuale residenza del richiedente.

Una volta registrati, con le medesime credenziali sarà possibile:

– compilare la domanda (MODULO A);

– controllare lo stato della procedura;

– ricevere nell’Area Personale le comunicazioni della Prefettura e del Ministero dell’Interno, relative ad appuntamenti per la consegna dei documenti, richieste di integrazioni, eventuali preavvisi di rigetto o provvedimento di definizione.

E’ opportuno tenere monitorata la propria casella di posta elettronica, dove verranno inviati gli avvisi circa il deposito di comunicazione sul Portale.

CONTRIBUTO:

La domanda di cittadinanza è soggetta al pagamento del contributo di 250 €, da versare  presso Poste Italiane al conto corrente numero 809020 intestato a “Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza”.

Attenzione: in caso di esito negativo della domanda, il contributo non verrà restituito.

I documenti da allegare

Per inoltrare la domanda, bisogna allegare i seguenti documenti:

Documento 1: Estratto atto di nascita, comprensivo di tutte le generalità. Questo documento non ha scadenza.

Per le donne che a seguito di matrimonio hanno acquisito il cognome del marito, il certificato di nascita deve recare sia il cognome da nubile che da sposata. Altrimenti sarà necessario allegare anche il certificato di matrimonio (tradotto e legalizzato), dove risulta il cambio del cognome. Verrà in ogni caso considerato il cognome del certificato di nascita.

Documento 2: Certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza precedente. Validità di 6 mesi dalla sua emissione

NOTA BENE: Questi primi due documenti devono essere:

  • tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di origine, o di stabile residenza;
  • muniti di apostilla, se prodotto da Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja;
  • avere validità di sei mesi dall’emissione (NON dalla legalizzazione).

NOTA BENE: Al contrario, se prodotti da un Paese UE, questi documenti non necessitano di apostille per dimostrarne l’autenticità (Regolamento del Parlamento Europeo, n. 2016/1191)

Documento 3: Titolo di soggiorno in corso di validità, ovvero:

  • il permesso di soggiorno (se sei un cittadino extra UE), o
    • la carta di identità (se sei un cittadino UE), o
    • il permesso per protezione (se sei un rifugiato)

Documento 4: Copia atto integrale di matrimonio rilasciato dal comune italiano presso cui è stato trascritto.

Documento 5: Ricevuta di pagamento contributo di Euro €250

Documento 6: Marca da bollo Euro €16

NOTA: Il rifugiato politico o l’apolide, non potendo richiedere al proprio Paese il certificato di nascita e il certificato penale, può produrre, un atto di notorietà recante l’indicazione delle proprie generalità e di quelle dei genitori, e una dichiarazione sostitutiva del certificato penale. 

Legalizzazione o Apostille: leggi la guida https://stranieriinitalia.it/normativa-immigrazione/cos-e-e-come-si-fa-la-legalizzazione-di-un-documento-straniero/

Ulteriore documentazione a sostegno della domanda

A sostegno della domanda di cittadinanza per matrimonio, si possono allegare anche i seguenti documenti, che potranno essere autocertificati:

Documento ulteriore 1: stato di famiglia, che attesti eventuale presenza di figli nati o adottati dai coniugi;

Documento ulteriore 2: data di primo ingresso in Italia;

Documento ulteriore 3: il periodo storico di residenza, attestante la residenza legale di due o tre anni (la metà in presenza di figli, anche adottati), con indicazione esatta di iscrizione ed eventuale trasferimento ad altri Comuni. Dovranno essere indicati anche i cambi di indirizzo all’interno del medesimo comune. Tali informazioni potranno essere fornite dall’Anagrafe dei Comuni in cui il richiedente ha risieduto;

Documento ulteriore 4: data di acquisizione della cittadinanza da parte del coniuge, se non è cittadino italiano dalla nascita.

ATTESTAZIONE CONOSCENZA LINGUA ITALIANA: LIVELLO B1 RICHIESTO DA OTTOBRE 2018 ANCHE IN QUESTA IPOTESI

E’ possibile produrre gli attesti di superamento dell’esame di lingua conseguito presso:

SOLO i seguenti enti certificatori, riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca:

          a. Università degli studi di Roma Tre    (http://www.certificazioneitaliano.uniroma3.it/);

          b.  Università per stranieri di Perugia – CELI (https://www.cvcl.it/);

          c. Università per stranieri di Siena – CILS (https://cils.unistrasi.it/)

         d. Società Dante Alighieri – PLIDA (https://plida.it/).

Nota: E’ disponibile un esame di livello B1-Cittadinanza, appositamente ideato ai fini della presentazione dell’istanza di cittadinanza.

Esclusi dall’obbligo di dimostrare la conoscenza della lingua italiana:

  1. cittadini stranieri in possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o privato riconosciuto dal Ministero degli affari esteri;
  2. cittadini stranieri in possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o privato riconosciuto dal Ministero dell’istruzione (MIUR);
  3.  cittadini stranieri in possesso di un titolo di studio rilasciato da istituti d’istruzione riconosciuti dal MAECI (Scuole italiane all’estero);
  4. cittadini in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  5. cittadini in possesso del “vecchio” Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dal 9 dicembre 2010;
  6. cittadini che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4-bis del testo unico immigrazione;
  7. cittadini entrati in Italia attraverso ricongiungimento familiare e coesione familiare.

Cosa succede dopo avere trasmesso la domanda

Una volta trasmessa la domanda di cittadinanza e allegato i documenti come spiegato, i passaggi sono i seguenti:

  1. La Prefettura cura l’istruttoria, chiedendo rapporto informativo della Questura;
  2. La domanda viene inoltrata al Ministero dell’Interno
  3. Il Ministero dell’interno chiede parere al Consiglio si Stato
  4. In caso di parere positivo, il Ministero emana provvedimento di concessione della cittadinanza
  5. il decreto viene firmato dal Presidente della Repubblica
  6. Viene trasmesso alla Prefettura che lo notifica tramite il Comune di residenza
  7. il richiedente deve prestare giuramento entro 6 mesi dalla notifica, presso il proprio Comune

Una volta che hai il decreto in mano, devi presentarti al Comune di residenza, entro 6 mesi dalla notifica, per prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica come previsto dall’art. 10 della legge sulla cittadinanza (L. 91/1992).

ATTENZIONE! Decorsi i 6 mesi dalla notifica il decreto non avrà più validità e dovrai ripresentare la domanda per la cittadinanza e produrre nuovamente tutta la documentazione.

Se il parere è negativo: verrà comunicato, prima del provvedimento di diniego definitivo, un preavviso, con termine di 10 giorni per produrre al Ministero dell’Interno eventuali memorie o documenti integrativi, di cui il Ministero dovrà tenere conto.

TEMPISTICHE:

Per le domande presentate dopo il 22 ottobre 2020, il procedimento dovrà concludersi entro il termine massimo di tre anni (modifica ai Decreti Sicurezza, D.L. 130/2020)

Rimane invece di 4 anni il termine per la definizione delle domande già avanzate prima del 22 ottobre 2020.

Solo passato tale tempo sarà possibile richiedere al Ministero la conclusione del procedimento ed agire contro il mancato adempimento.

NOTA: Il decreto 113 del 4 ottobre 2018 (cd. Decreto Sicurezza) ha abrogato l’art. 8,co. 2 della L. 91/92 che precludeva il rigetto della cittadinanza per matrimonio trascorsi i due anni dalla presentazione della domanda.

Ora, le domande di cittadinanza per matrimonio potranno essere rigettate anche trascorsi i 36 mesi, non operando più il cd. silenzio-assenso.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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