Roma, 16 marzo 2022 – Per lavorare in Italia il cittadino straniero deve sempre essere in possesso di un permesso di soggiorno che permetta tale attività (ricordando che NON tutti i permessi lo ammettono o lo ammettono con dei limiti), tuttavia, anche se è stato rinnovato nei termini, ovvero entro i 60 giorni dalla sua scadenza, il titolo di soggiorno permette di continuare a lavorare.
Quindi, di per sé alla scadenza del permesso non consegue l’impossibilità di lavorare, essendo sufficiente essere in possesso della ricevuta di richiesta del suo rinnovo.
Ugualmente, la ricevuta di prima richiesta di permesso di soggiorno ammette l’assunzione del cittadino straniero in attesa del rilascio del titolo (vedi articolo al seguente link).
Il problema si pone invece quando il permesso non venga rinnovato nei termini: in questo caso il cittadino straniero diventa irregolare sul territorio e la sua condizione sarà equiparabile a quella del cittadino da sempre privo di un titolo di soggiorno.
In questa ipotesi, il datore di lavoro che impiega (o continua ad impiegare in caso di mancato rinnovo del permesso) un cittadino straniero potrà essere chiamato a rispondere del reato previsto dall’art. 22, comma 12 del T.U. Immigrazione, che punisce “chi impiega alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno in corso di validità”.
Occorre sapere che potrà essere ritenuto responsabile del reato in questione non solo chi procede all’assunzione ma anche chi effettivamente si avvale del lavoro dello straniero irregolare, oltre che chi gestisce di fatto azienda oltre che il titolare.
Inoltre, non solo l’imprenditore ma anche il datore di lavoro domestico è tenuto al rispetto della norma.
Le pene previste sono sia di natura penale (reclusione da sei mesi a 3 anni e multa di 5.000 euro per ogni lavoratore irregolare impiegato), sia di natura finanziaria.
Il datore di lavoro, in caso di condanna, potrà infatti essere chiamato a pagare;
- spese di rimpatrio dei lavoratori stranieri;
- Le retribuzioni dei laboratori, in misura pari a quanto previsto dai contratti collettivi;
- Le imposte e i contributi previdenziali.
Bisogna inoltre specificare che anche l’assunzione di lavoratori stagionali con permesso scaduto costituisce reato, punibile ai sensi dell’art. 24, T.U. Immigrazione, con uguali pene ( reclusione da 6 mesi a tre anni e multa di 5.000 per ogni lavoratore impiegato).
Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato