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Posso lavorare con il permesso di soggiorno per motivi familiari?

Buongiorno sono una cittadina moldava entrata in Italia con un visto per ricongiungimento familiare. Ora ho ritirato in Questura il permesso di soggiorno per motivi familiari. Posso lavorare?

I cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato a seguito di ricongiungimento familiare, familiare al seguito o coesione familiare possono essere assunti come lavoratori dipendenti o svolgere lavoro autonomo.

N. B.
Non è necessario stipulare il contratto di soggiorno (modello Q) quando si assume un cittadino extracomunitario in possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari. Il Ministero dell’Interno con la circolare del 25 ottobre 2005 ha chiarito che tale obbligo incombe solo sul datore di lavoro che assume un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Attenzione
Non possono lavorare i cittadini stranieri in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi familiari (lo potranno fare solo quando gli verrà rilasciato il permesso di soggiorno). La possibilità di lavorare è prevista solo per coloro che sono in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato. (Circolare Ministero dell’Interno n. 1/2006 e Direttiva  Ministero Interno 20 febbraio 2007).

Tale disposizione ovviamente non vale per coloro che sono in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, anche per motivi familiari, ai quali la legge riconosce pieni diritti, ivi compresa la facoltà di lavorare (Direttiva Ministero Interno 5 agosto 2006).

L’art. 14 del DPR 394/99 stabilisce che il permesso di soggiorno per motivi familiari (per il periodo di validità) può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza richiedere la conversione o la rettifica del documento; all’atto del rinnovo é rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l’attività effettivamente svolta.

Alla luce di tale norma alcune Questure, spesso, a fronte di una richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari a un cittadino extraue che svolge attività lavorativa convertono “d’ufficio” il permesso di soggiorno da motivi familiari a motivi di lavoro.

Una conversione in tal senso, pur in presenza delle condizioni che hanno consentito il primo rilascio  o il rinnovo del permesso per motivi familiari (ex art. 29 o 30 Testo Unico) al momento della presentazione della domanda, deve ritenersi peggiorativa nel caso in cui ad esempio il cittadino extraue non abbia successivamente i requisiti per chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro.

Rosanna Caggiano

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