Roma, 5 ottobre 2020 – Il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali hanno fornito le indicazioni per il pagamento del contributo forfettario nell’ambito delle recenti procedure di emersione.
Occorre precisare che tale contributo, fissato in 156 euro per i lavoratori domestici e in assistenza alle persone e 300 euro per i lavoratori agricoli ed assimilati, deve essere pagato ESCLUSIVAMENTE in caso di domanda di EMERSIONE IN SENSO PROPRIO di cittadini non comunitari.
Tale contributo sarà dovuto solo se il datore di lavoro ha dichiarato di avere già alle proprie dipendenze un lavoratore cosiddetto “in nero”, quindi in maniera irregolare. Non dovrà quindi essere pagato nel secondo caso, di dichiarazione di “voler concludere un contratto” con un cittadino straniero, in uno dei settori ammessi dalla norma.
Occorre inoltre ricordare che le somme versate a tale titolo non saranno restituite in tutte le ipotesi in cui la procedura non dovesse andare a buon fine: inammissibilità, archiviazione, rigetto della dichiarazione di emersione.
Di seguito le indicazioni da seguire per il pagamento del contributo
1) Il pagamento del contributo è dovuto per il periodo compreso tra la data di decorrenza del lavoro irregolare indicato nella domanda di emersione e la data di presentazione della domanda stessa;
2) Il pagamento dovrà essere effettuato prima della firma del contratto di soggiorno, quindi prima della convocazione in Prefettura.
3) L’importo è valido per ogni mese / frazione di mese di lavoro irregolare dichiarato.
4) E’ disponibile il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” presso gli sportelli bancari e gli uffici postali o sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Interno.
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Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato