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Regolarizzazione: domande e risposte a cura dei nostri esperti

Roma, 21 aprile 2021 – Quali sono i diritti di chi ha fatto la domanda e sta ancora aspettando la risposta?

Durante l’attesa della definizione del procedimento relativo alla regolarizzazione, il cittadino straniero ha i seguenti diritti:

  • Non è espellibile: continua ad essere regolare fino ad un provvedimento espresso di diniego ( salvo i motivi ostativi che comunque renderebbero la domanda inammissibile);
  • potrà continuare a lavorare (nei settori ammessi dalla norma);
  • può chiedere ed ottenere una tessera sanitaria provvisoria;
  • rimangono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi a carico del datore di lavoro, relativi all’impiego irregolare dei lavoratori di cui richiede l’emersione, e a carico del lavoratore, relativi all’ingresso e soggiorno illegale.

Quali sono invece gli obblighi?

È obbligatorio comunicare sempre qualsiasi variazione relativa al lavoro o alla residenza / alloggio alla Prefettura competente;

Possono viaggiare all’estero mentre attendo la chiusura del procedimento?

No. La sola ricevuta della domanda di sanatoria non permette di viaggiare. Se si lascia il territorio italiano anche solo per tornare al proprio Paese non sarà possibile rientrare con quella ricevuta ma sarà necessario richiedere un visto di reingresso, che viene rilasciato in casi eccezionali.

Che cosa succede se muore il datore di lavoro?

Se il rapporto di lavoro cessa per causa di forza maggiore (decesso datore di lavoro o fallimento dell’azienda) prima che venga concluso il procedimento, il cittadino straniero potrà richiedere la prosecuzione del rapporto con altro datore di lavoro (ad esempio un familiare del datore di lavoro deceduto), tramite il canale apposito disponibile sul Portale del Ministero dell’Interno. Se non è invece possibile la prosecuzione del rapporto in questo modo, il cittadino straniero potrà richiedere un permesso per attesa occupazione.

Che cosa succede se si perde il lavoro?

In questa ipotesi, come da Circolare del Ministero dell’Interno del 17 novembre 2020, il datore di lavoro dovrà comunicare la cessazione del rapporto di lavoro e recarsi comunque in Prefettura con il lavoratore, motivando le ragioni dell’interruzione del rapporto.

Verrà comunque firmato un contratto di soggiorno, per il termpo in cui cittadino straniero ha lavorato, e successivamente lo Sportello Unico Immigrazione potrà valutare il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Se il rapporto di lavoro invece si è ancora instaurato prima della data di convocazione, sarà comunque possibile richiedere un permesso per attesa occupazione e sarà lo Sportello Unico a valutare caso per caso l’opportunità di un rilascio.

Come controllare lo stato della pratica

Il datore di lavoro potrà controllare lo stato della propria pratica sul Portale del Ministero, da cui ha presentato la domanda, tramite il proprio Spid.

Altrimenti sarà sempre possibile fare richiesta di accesso agli atti alla Prefettura competente, Sportello Unico Immigrazione, mediante una Pec (mail certificata), inserendo sempre il codice identificativo della propria domanda quali sono i contributi da pagare?

Chi deve pagare i contributi?

Occorre distinguere due ipotesi:

  1. richiesta di emersione di lavoro irregolare già in corso: In questo caso sarà l’Inps ad inviare al datore di lavoro i bollettini dei contributi che lo stesso dovrà pagare
  2.  dichiarazione di voler concludere un contratto: il 10 ottobre era il termine indicato dall’Inps per l’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione, quindi dopo tale dichiarazione saranno disponibili relativi bollettini generati sul portale Inps, e scaricabili dal datore di lavoro.

Prima della convocazione, quali sono i documenti da preparare da presentare alla prefettura?

Lavoro domestico:

  1. documento d’identità (c.i. o permesso di soggiorno) datore di lavoro;
  2. passaporto richiedente
  3. documentazione attestante reddito (730/ cud/ unico);
  4. certificato idoneità alloggiativa;
  5. ricevuta f24 del contributo forfettario
  6. marca 16 €

Lavoro agricolo o in altri settori ammessi

  1. carta d’identità e codice fiscale datore di lavoro
  2. passaporto lavoratore
  3. visura camerale
  4. matricola Inps se è ditta individuale
  5. ricevuta f24 del contributo forfettario
  6. marca 16 €

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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