in

Ricongiungimento familiare: ho ottenuto il nullaosta dalla Prefettura, cosa succede poi? L’esperto risponde

Roma, 27 aprile 2022 – La procedura del ricongiungimento familiare, successivamente al rilascio del nullaosta da parte della Prefettura, si conclude con il rilascio del visto di ingresso da parte dell’Ambasciata italiana nel Paese in cui si trovano i familiari interessati (figli, coniuge, genitori).

In questo secondo passaggio avviene principalmente la verifica dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge – in questo caso italiana – per l’ingresso dei familiari stranieri.

In particolare, dopo aver ricevuto il nulla osta, sarà il richiedente in Italia a dover avvisa il proprio familiare di mettersi in contatto con l’Ambasciata italiana, alla quale la Prefettura avrà trasmesso il nulla osta, per l’identificazione e la consegna della documentazione attestante il rapporto di parentela,:

  • certificato di nascita del figlio;
  • certificato di matrimonio, per provare rapporto con il coniuge;
  • stato di famiglia, in caso di richiesta per il coniuge, al fine di provare l’assenza di altro coniuge (è vietata la poligamia) sul territorio italiano.

Tutta la documentazione indicata dovrà essere tradotta e legalizzata dalla stessa Ambasciata o rappresentanza consolare italiana.

Se si intende ricongiungere il genitore occorrerà inoltre dimostrare la cosiddetta “vivenza a carico”, ovvero che il figlio in Italia di fatto provvede al mantenimento e sostegno economico del genitore nel Paese di origine, e a tal fine sarà utile produrre documentazione che attesti tale mantenimento (es: bonifici bancari, ricevute di invio denaro a tale persona..).

Ugualmente, se il ricongiungimento viene richiesto per motivi di salute, ovvero in favore di familiari di cui il cittadino in Italia intende prendersi cura, anche la relativa documentazione dovrà essere tradotta e legalizzata.

Una volta consegnata la documentazione all’Ambasciata Italiana, quest’ultima ne verificherà l’autenticità e solo dopo verrà rilasciato il visto d’ingresso.

E’ importante inoltre tenere a mente che l’eventuale provvedimento di rifiuto del visto dovrà essere anticipato da un preavviso al familiare all’estero, con la possibilità di quest’ultimo di allegare memorie e documenti entro 10 giorni, e quindi di poter eventualmente ottenere il ribaltamento della decisione.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 5 Media: 3.6]

Novara, la Gdf smaschera la truffa della”banda della patente” di guida

Regione che vai, lavoro domestico che trovi: lo studio dell’Osservatorio Domina