Roma, 6 giugno 2023 – Il ricongiungimento familiare permette, ai cittadini stranieri con determinati permessi di soggiorno, di far venire in Italia taluni familiari.
Il Testo Unico Immigrazione indica sia i cittadini stranieri che possono presentare tale domanda (tramite il portale del Ministero al link), sia i familiari che possono far ingresso con tale procedura.
I titoli che ammettono il ricongiungimento sono:
- permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, di durata non inferiore a un anno;
- permesso per asilo politico;
- permesso per protezione sussidiaria;
- permesso per motivi di studio, per motivi religiosi;
- permesso per motivi familiari;
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- permesso per attesa cittadinanza.
Familiari che è possibile ricongiungere:
Il ricongiungimento può essere richiesto, da parte dei cittadini extracomunitari, solo per alcuni familiari elencati dall’art. 29
- coniuge: non deve essere legalmente separato e non deve essere coniugato con altro coniuge regolarmente soggiornante (la legge italiana non ammette bigamia);
- figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio. L’altro genitore, se esistente, deve dare il consenso;
- figli maggiorenni: solo se a carico e se soffrono di grave invalidità (totale) che rende necessaria l’assistenza del genitore, che si trova in Italia;
- genitori: devono risultare a carico e non avere nel proprio Paese altri figli
- genitori ultrasessantacinquenni: anche in presenza di altri figli nel proprio Paese ma impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi problemi di salute, e non coniugato con altro coniuge regolarmente soggiornante;
- genitore naturale del minore regolarmente soggiornate. I requisiti di reddito e alloggio possono essere soddisfatti dall’altro genitore del minore già in Italia
- degli ascendenti diretti di primo grado di minore non accompagnato titolare dello status di rifugiato.
Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato