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Se la colf diventa mamma

Sono una cittadina peruviana lavoro come domestica presso un famiglia italiana con regolare contratto di soggiorno per lavoro subordinato, ho scoperto di aspettare un bimbo, quali sono i miei diritti possono licenziarmi?

Roma 4 febbraio 2010 – La lavoratrice domestica dall’inizio della gravidanza, intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità non puoi essere licenziata, salvo che per giusta causa.

Per aggiornamenti, visita il nostro nuovo portale interamente dedicato al lavoro domestico:

altcolfebadantionline.it

 

Ricordiamo che per giusta causa si intende che si è verificata una circostanza così grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto lavorativoTutte le lavoratrici domestiche hanno diritto al congedo cosi detto di maternità  incluso il relativo trattamento economico.

 

L’astensione dal lavoro deve avvenire 2 mesi prima della data presunta del parto, per il periodo  eventualmente intercorrente tra la data presunta del parto e quella effettiva del parto, e durante i 3  mesi dopo il parto.Potrai lavorare anche fino ad  1 mese prima del parto  e assentarti poi per 4 mesi dopo il parto, ma in questo caso dovrai portare un certificato medico in cui sia  dichiarato che la tua gravidanza è regolare  e che le condizioni di lavoro non sono rischiose e dannose per il tuo bambino.

Tutti questi periodi ti valgono ai fini dell’anzianità di servizio  nel calcolo della tredicesima  e delle ferie.Riguardo al trattamento economico hai  diritto  all’indennità di maternità corrisposta dall’inps, questo anche nel caso in cui al momento non ci sia  al momento un rapporto di lavoro in atto.

 

La cosa importante  per avere diritto all’indennità è aver versato nei 24 mesi precedenti la data di inizio di astensione obbligatoria dal lavoro i contributi,  52 i contributi settimanali, che devono essere stati versati tutti, ma che  possono essere anche contributi versati per un settore diverso da quello domestico.

 

Si può chiedere l’indennità anche se nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’astensione obbligatoria  risultano versati almeno 26 contributi settimanali anche  se relativi a settori diversi da quello domestico.

 

L’indennità è pari all’80% della retribuzione giornaliera del periodo  di paga  precedente inclusa la parte di tredicesima, per tutti i giorni di astensione obbligatoria.

 

Dovrai presentare la domanda direttamente all’inps, prima dell’inizio del congedo di maternità, e in ogni caso entro il 7° mese di gestazione .

 

 Avv. Mariangela Lioy

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