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Rifugiati: ecco come cambia la procedura

Un decreto legislativo sulla protezione internazionale recepisce le norme Ue. Scarica il testo

Roma – 20 febbraio 2008  – L’Italia di adegua agli standard europei sulla protezione internazionale.

Il decreto legislativo che recepisce le “Norme minime per le procedure  applicate  negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato” è stato pubblicato sabato scorso ed entrerà in vigore il 2 marzo. Bisognerà però aspettare i regolamenti di attuazione perché diventi pienamente operativo.

Il testo prevede che le domande vengano presentate alla polizia di frontiera o in Questura e che la Polizia informi il cittadino straniero dei suoi diritti e doveri, oltre a consegnargli un opuscolo preparato dalla Commissione nazionale per il diritto d’asilo. Durante la procedura il richiedente può  farsi assistere dall’Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati o da altre associazioni e, se necessario, da un interprete.

La Polizia non può valutare le domande, ma si limita a girarle alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, le uniche autorità competenti in materia. La commissione, entro 30 giorni dalla domanda, ascolta il richiedente nel corso di un colloquio a porte chiuse e prende una decisione nei tre giorni successivi.

Nell’esame si deve tener conto della situazione  generale esistente nel Paese di origine o, ove occorra, in quelli di transito, e non può respingere la domanda solo perché non è stata presentata tempestivamente.  Fino alla decisione, il richiedente può rimanere in Italia senza restrizioni, salvo alcuni casi.

Verranno ospitati in centri di  accoglienza ad hoc, dai quali si può uscire durante il giorno, i richiedenti dei quali va accertata l’identità o la nazionalità, quelli che hanno tentato di sottrarsi ai controlli di frontiera o quelli che hanno presentato domanda dopo essere stati sorpresi in condizione irregolare o dopo un’espulsione.  Nel primo caso rimangono nei centri fino all’identificazione, in tutti gli altri durante l’esame della domanda, ma comunque non oltre 35 giorni.

Nei Centri permanenza temporanea oggi usati per i clandestini, dai quali non è possibile uscire, verranno invece trattenuti i richiedenti asilo sospettati di essere criminali di guerra,  i cittadini stranieri espulsi per motivi di ordine e sicurezza pubblica e quelli già condannati per alcuni tipi di reati tra i quali il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e la tratta.

Chi è accolto o trattenuto nei centri di cui sopra avrà i mano un attestato sulla sua condizione di richiedente protezione internazionale, gli altri avranno invece un permesso di soggiorno valido tre mesi e rinnovabile fino alla fine della procedura. I minori non accompagnati verranno invece presi in carico dal sistema di protezione gestito dagli enti locali.

Non verranno ammesse le domande presentate da chi è già stato riconosciuto come rifugiato da un altro Stato che applica la convenzione di Ginevra, oppure da chi ha  già presentato una domanda in passato e nella nuova non aggiunge altri elementi per la valutazione del suo caso.

La commissione potrà riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria oppure rigettare la domanda. Il respingimento avviene con un provvedimento motivato che verrà subito notificato al richiedente insieme alla spiegazione dei mezzi di impugnazione. Se, pur non accogliendo al domanda, riterrà che sussistano gravi motivi di carattere  umanitario, potrà trasmette gli atti Questura  per l’ eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.

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Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU n. 40 del 16-2-2008)

 

Elvio Pasca 

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