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Regolarizzazione: e se il datore non si presenta?

Ecco come può tutelarsi il lavoratore. Dalla diffida al ricorso in tribunale

Roma – 19 gennaio 2010 – La legge 102 del 2009 ha riconosciuto la facoltà a qualsiasi datore di lavoro che occupava irregolarmente un lavoratore, straniero, italiano o comunitario, alle proprie dipendenze con mansioni di colf o badante, di poter “regolarizzare” tale rapporto di lavoro.


Il rapporto di lavoro doveva essere iniziato almeno il 1 aprile 2009 e, previo pagamento del contributo forfetario di 500 euro, con l’invio telematico dell’apposito modello EM (dal 1 al 30 settembre 2009), si è dato inizio alla procedura di emersione.

A seguito della domanda lo Sportello Unico per l’Immigrazione competente richiede il parere alla Questura per verificare che il lavoratore non abbia avuto condanne penali per determinati reati considerati ostativi alla regolarizzazione. Se tale parere è positivo lo Sportello Unico convoca il datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e solo dopo tale momento nei confronti del datore di lavoro si estinguono tutti i reati legati alla pregressa occupazione irregolare del lavoratore. Si ricorda infatti che oltre a rispondere degli illeciti amministrativi (omissione contributiva nei confronti dell’Inps), in caso di lavoratore extracomunitario sprovvisto di permesso di soggiorno, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una multa pari a euro 5.000, nonché soggetto alla pena della reclusione da 3 mesi ad un anno.

Recentemente è intervenuto più volte il Ministero dell’Interno per disciplinare i casi in cui il rapporto di lavoro si interrompe prima della convocazione. In tali casi comunque il datore di lavoro deve presentarsi, insieme al lavoratore, presso lo Sportello Unico e in quell’occasione formalizzare la cessazione del lavoro che l’Inps provvede a registrare. Il lavoratore, così, può presentare richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione con l’invio dell’apposito modulo che gli rilascia lo Sportello Unico.

Ma se il datore di lavoro non si presenta alla convocazione?

Se il datore non si presenta, nemmeno a seguito della seconda convocazione, la procedura di emersione si archivia ma tutti i reati connessi all’occupazione irregolare non si estinguono. A carico del datore di lavoro, quindi, verrà instaurato un procedimento penale che potrebbe portare ad una condanna.

Il lavoratore sembrerebbe invece perdere ogni possibilità di richiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione poiché le circolari ministeriali disciplinano solo il caso di interruzione formalizzata davanti allo Sportello Unico in sede di convocazione.

E’ utile ricordare che, anche se il rapporto di lavoro è stato irregolare, comunque il lavoratore ha maturato tutti i diritti legati al trattamento di fine rapporto, festività non godute, straordinari non pagati, ferie non godute, ecc. ecc. e tali spettanze possono essere richieste al datore di lavoro.

Come può tutelarsi, allora, il lavoratore?
Se il rapporto è finito prima della convocazione, è consigliabile che il lavoratore invii subito una raccomandata con ricevuta di ritorno al datore di lavoro con la quale lo diffida comunque a presentarsi allo Sportello il giorno della convocazione e a comunicargli la data di convocazione, informandolo, inoltre, delle conseguenze in cui andrà incontro qualora non si presenti. Con tale raccomandata il lavoratore potrebbe anche richiedere quanto maturato e non liquidato da parte del datore di lavoro(es. tfr).

Questa comunicazione sarebbe opportuno inviarla, per conoscenza, allo Sportello stesso richiedendo espressamente che tale ufficio provveda a convocare all’appuntamento anche il lavoratore (è utile specificare un nuovo indirizzo).

Se, nonostante tali tentativi, il datore decidesse comunque di non presentarsi, il lavoratore potrebbe proporre un ricorso in Tribunale per farsi riconoscere le spettanza maturate durante il rapporto di lavoro. Sarebbe questo passo necessario, per provare pioi a chiedere, direttamente in Questura, un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Avv. Mascia Salvatore

 

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