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Residenza a Domicilio

Chi può richiederla
Può richiedere l’Iscrizione di Residenza il cittadino straniero maggiorenne in possesso di un permesso di soggiorno valido per un periodo superiore a tre mesi e che dimori abitualmente presso un’abitazione, recandosi di persona all’Ufficio Anagrafe del Municipio dove vuole stabilire la residenza.

Documenti da presentare
1) Passaporto valido;
2) Codice fiscale;
3) Permesso di soggiorno valido vistato dal Commissariato del Comune dove si va a risiedere;

I rifugiati politici devono presentare anche la dichiarazione di rifugiato politico rilasciata dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite (ACNUR) – Tel. 06/8079085. Fax: 06/8076499. E-mail: itaro@unch.ch

CAMBIO DI RESIDENZA

· Chi si trasferisce da un Comune italiano ad un altro Comune, deve presentarsi di persona all’Ufficio Cambi di Residenza del Municipio dove vuole stabilire la residenza per firmare una dichiarazione di trasferimento davanti al funzionario. Deve portare con sè una copia del contratto di affitto o dell’atto di proprietà dell’abitazione, oppure in alternativa, una dichiarazione di ospitalità del proprietario della casa.

· Se il cambio di residenza riguarda l’intera famiglia, la richiesta di iscrizione può essere presentata da uno qualsiasi dei componenti purché maggiorenne e che dovrà presentare copie dei permessi di soggiorno di tutti gli altri membri familiari. Il denunciante deve indicare i dati anagrafici di tutti i componenti il nucleo familiare e le dichiarazioni relative ai minori possono essere rese solo da chi esercita la patria potestà o la tutela.

· Si può chiedere l’iscrizione della residenza anche se si abita in una comunità (convitto, collegio, alloggio dello Stato, alloggi della Caritas o della Pubblica Amministrazione). La richiesta deve essere presentata al capo convivenza ( direttore o responsabile della struttura ) che provvederà personalmente ad inoltrare la domanda all’ufficio dell’anagrafe.

· Se si abita presso un’altra famiglia, occorre che l’intestatario dello stato di famiglia (ovvero la persona che compare per prima nello stato di famiglia) esprima chiaramente il rapporto esistente con il dichiarante (es.: convivente, figlio, nipote, ecc.), ed il suo consenso. Tale conferma può avvenire anche via fax come previsto dall’art.38 del DPR n.445/2000 in materia di autocertificazione.

I domiciliati nella stessa abitazione sono automaticamente inseriti in uno stesso stato di famiglia. Tuttavia se non esistono vincoli di parentela, si può richiedere di essere iscritti in un proprio stato di famiglia autonomo.

L’ufficio anagrafe dispone poi una verifica, effettuata dalla Polizia Municipale, dell’effettiva residenza del richiedente.

Il cittadino straniero, in caso di cambio di residenza, dovrà recarsi prima presso il Commissariato territorialmente competente e farsi annotare il nuovo indirizzo nel permesso di soggiorno e in un momento successivo all’Ufficio Cambi di residenza.

In tutti i casi:
· Occorre dimostrare di essere in regola con l’iscrizione della tassa della nettezza urbana dell’abitazione dove ci si trasferisce.

· A tal fine se si intende lasciare definitivamente l’abitazione di un Comune, per evitare doppi pagamenti, occorre cancellare l’iscrizione alla tassa della nettezza urbana presso il Comune in cui si abitava.

IMPORTANTE
Se chi si trasferisce o cambia residenza, e’ titolare di patente e/o carta di circolazione italiana, deve aggiornare la nuova residenza su questi documenti secondo la seguente procedura
1. Il titolare di patente e/o di carta di circolazione deve compilare un modulo dove indicare il numero della patente, la data ed il luogo del rilascio e l’eventuale numero di targa.
2. Se il trasferimento o il cambio di residenza riguarda l’intero nucleo familiare, i moduli devono essere intestati singolarmente ad ogni componente che possiede patente e/o carta di circolazione.
Potranno pero’ essere tutti consegnati al Comune da chi fa la dichiarazione di cambio di residenza.
Chi è in possesso di patente Straniera non deve effettuare alcuna variazione

Tempi di svolgimento della pratica
Due o tre mesi

Ad ogni rinnovo del permesso di soggiorno il cittadino straniero è tenuto ad informare l’ufficio anagrafe per riconfermare la propria residenza

Norme di riferimento:
1) Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954;
2) D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989;
3) Legge n. 39 del 28 febbraio 1990;
4) Circolare Ministero Interni 10 Gennaio 1997 n. 1/97
5) Legge 27 Dicembre 1997 n. 449
6) D.P.R. n.445/2000.

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