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Tribunale Reggio Emilia Ordinanza 9 aprile 2009: Cittadinanza e Nazionalità concetti equivalenti

Nel caso di specie il ricorrente ha presentato ricorso avverso il provvedimento di diniego di permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 19 comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo 286/98 (divieto di espulsione dello straniero convivente con un parente entro il 4 grado di nazionalità italiana) emesso dalla Questura di Reggio Emilia in data 13/12/2008.
Nel corso del procedimento è risultata controversa l’interpretazione di entrambi i presupposti dell’art. 19 citato – la parentela con cittadino italiano e la convivenza con il medesimo.
Nella memoria del 16/3/2009 la Questura di Reggio Emilia  richiama un recente orientamento giurisprudenziale (decreto n. 86/09 giudice di pace Trieste) per il quale, l’art. 19 cit. non troverebbe applicazione per tutti i cittadini italiani ma soltanto per coloro che siano titolari, altresì, della «nazionalità» italiana. La norma menzionando «gli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana» rimanderebbe difatti «ad una condizione di nazionalità che è un quid diverso dal concetto di cittadinanza», con la conseguenza che i cittadini italiani dovrebbero essere distinti in cittadini appartenenti alla nazione italiana e cittadini non appartenenti alla nazione, solo i primi titolari del diritto all’unità familiare nelle forme riconosciute dall’art. 19 cit..
Ritiene questo giudice, invece, che tale orientamento non possa essere seguito in quanto assolutamente privo di consistenza giuridica. Non sussiste, difatti, alcuna norma che giustifichi la proposta distinzione tra due distinte nozioni giuridiche di cittadinanza e di nazionalità. La cittadinanza è unanimemente intesa quale status giuridico riconosciuto dall’ordinamento al cittadino sulla base di criteri determinati dalla stessa legge nazionale. Come noto, la nazionalità è una nozione metagiuridica che allude al senso di appartenenza ad una nazione (per cultura, tradizione, lingua, storia..). Tale termine non ha alcuna specifica denotazione sul piano del linguaggio giuridico e giuridicamente deve essere ritenuta equivalente alla nozione di cittadinanza né si rammenta alcun precedente giurisprudenziale che autorizzi la distinzione proposta, atteso che nella giurisprudenza della S.C. l’uso dell’uno e dell’altro termine appare del tutto indifferente.
Il provvedimento di diniego è motivato in ragione della carenza del requisito della convivenza tra il ricorrente e la nipote cittadina italiana. La Questura ha motivato il rigetto rilevando che il ricorrente non abita nella medesima unità abitativa della cittadina italiana poiché occupa un monolocale cui si accede attraverso un cortile interno, non collegato all’abitazione del nucleo familiare del fratello. Nella specie in considerazione della materiale assenza di coabitazione nella medesima unità abitativa associata alla insussistenza di una comunione di vita con la cittadina italiana perdurante nel tempo, si deve ritenere che sia mancata del tutto la prova della detta appartenenza dello stesso alla medesima comunità familiare della cittadina italiana.

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