TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sezione I, Sentenza n. 259 del 21 aprile 2008.
E’ infondato il ricorso avverso il diniego di conversione del permesso di lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, nel caso di primo ingresso con contratto di lavoro stagionale.
Ai sensi del Decreto Legislativo 286/98, infatti, è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, solo in presenza di determinate condizioni. L’ art. 24, comma 4, del D.Lgs. 286/98, afferma che “il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha comunque, diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato solo dal secondo anno di ingresso, nei limiti delle quote annualmente previste dal Decreto flussi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 438 del 2006, proposto da: El Fannasi Mustapha, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Cattaruzzi, con domicilio eletto presso la stessa,. in Udine, via Manin n. 18/9;
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del Questore di Udine Cat. A 12/6/IMM.Sez. II, dd. 28.8.2006, con cui è stata rigettata l’istanza volta ad ottenere il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 19/03/2008, il cons. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente espone di essere entrato in Italia il 6.2.05, con regolare visto di ingresso, in forza di autorizzazione per lavoro subordinato stagionale della durata di sei mesi rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia, e di aver ottenuto, il successivo 4.3.05, regolare permesso di soggiorno con scadenza il 6.8.05.
Il 23.8.05, avendo reperito un nuovo lavoro – quale socio lavoratore con mansioni di operaio a tempo indeterminato (ancorché part-time) presso la S.C. a r.l. “Prodes & Cielo Azzurro” – presentava, presso la Questura di Udine, istanza di rinnovo del permesso di soggiorno che, con l’atto qui opposto, veniva respinta, sul presupposto dell’impossibilità, nel caso di specie, di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro autonomo o subordinato, non essendo l’istante rientrato in Patria, come la legge prevede, alla scadenza del primo contratto.
1.1. – Questi i motivi di ricorso: violazione degli artt. 4, comma 3, 5, comma 4 e 5, nonchè 22, comma 11, e 24, comma 4, del D.Lg. 286/98, e dell’art. 38 del D.P.R. 394/99. Difetto di motivazione e contraddittorietà.
Assume il ricorrente, innanzi tutto, che – in violazione delle norme sulla trasparenza – dalla documentazione in suo possesso non risultava che il permesso di soggiorno per lavoro (anche stagionale) non fosse rinnovabile. Inoltre, il permesso di soggiorno medesimo, non era stato rilasciato, come afferma la P.A. solo per lavoro stagionale, ma anche per lavoro stagionale.
E che tale permesso di soggiorno sia rinnovabile è espressamente riconosciuto dalla legge.
Inoltre, la P.A. non ha considerato (laddove aveva l’obbligo di farlo) che l’istante ha un regolare lavoro e un reddito più che sufficiente, oltre ad essersi ben inserito nella comunità.
2. – L’Amministrazione, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.
3. – Il ricorso non è fondato.
Le disposizioni rilevanti nella specie sono l’ art. 24, comma 4, del D.Lg. 286/98, a tenore del quale “il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni”, e l’art. 38, comma 7, del D.P.R. n. 394/99, secondo cui “i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l’anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all’articolo 29, possono richiedere alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dell’articolo 9 del presente Regolamento”
Il significato delle ricordate disposizioni – come precisato da costante giurisprudenza (si veda, da ultimo: TAR Veneto n. 535/08; TAR Emilia – Romagna, Bologna n. 1245/08 e Tar Piemonte n. 13/08) – è che il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale non è immediatamente convertibile.
Aver ottenuto siffatto permesso di soggiorno dà diritto di precedenza – qualora il soggetto, alla sua scadenza, sia rientrato nel proprio Paese di origine – nel rilascio di analogo titolo nell’anno successivo. Dà inoltre la possibilità, se nel corso di questo suo secondo soggiorno l’interessato ottiene un nuovo contratto di lavoro subordinato o autonomo, di chiedere la conversione/rinnovo del titolo di soggiorno, semprechè rientri nelle quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio nazionale per ragioni di lavoro.
3.1. – Nel caso di specie (anche a prescindere dal problema della sussistenza della quota), al ricorrente non poteva essere rilasciato (per rinnovo o conversione) alcun titolo di soggiorno, in quanto si trattava del suo primo ingresso con contratto di lavoro stagionale.
E che tale sia, indubitabilmente, la natura del contratto (e conseguentemente del permesso di soggiorno) risulta evidente dalla richiesta dell’Azienda Agricola che lo ha assunto (con contratto stagionale di durata semestrale) e dalla conseguente autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (in atti).
In definitiva, il ricorso va respinto.
4. – Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli – Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19/03/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/04/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO