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Preavviso di rigetto di permesso di soggiorno – nulla osta – cittadinanza: cos’è e cosa è possibile fare se si riceve tale comunicazione?

Roma, 10 febbraio 2022 – Ogni procedimento amministrativo che abbia inizio su richiesta di parte (e quindi anche le domande inerenti i permessi di soggiorno e la cittadinanza) deve concludersi con un provvedimento espresso e, ancor prima, tale decisione deve essere anticipata da un avviso al richiedente.

Nel caso di una domanda di permesso di soggiorno o cittadinanza, quindi, sarà la Questura competente o il Ministero dell’Interno ad inviare al cittadino straniero una “Comunicazione ex art. 10bis, L. 241/1990” o “preavviso di rigetto”, ossia una lettera raccomandata con cui viene preannunciata la decisione definitiva e quindi il rigetto della propria domanda.

Il preavviso di rigetto può essere determinato anche dalla semplice mancanza di documentazione oppure alla presenza di motivi cosiddetti ostativi, ovvero impeditivi all’accoglimento della domanda (es: requisiti reddituali, precedenti penali, mancata prova del legame familiare…).

Per questo motivo tale comunicazione ha grande rilevanza: come specificato nella lettera, al richiedente è concesso un termine di 10 giorni per far pervenire le proprie memorie, difese o documenti, che possono eventualmente integrare la domanda oppure fornire delle motivazioni difensive utili all’accoglimento della richiesta.

E’ utile ricordare, inoltre, che sebbene questo termine non sia obbligatorio è meglio rispondere – anche con l’assistenza di un legale – quanto prima con le proprie osservazioni, potendo l’Amministrazione chiudere il procedimento dopo che siano passati i 10 giorni dalla comunicazione.

La Questura, la Prefettura o il Ministero in questo caso dovranno tenere conto di tali integrazioni e difese, come imposto dalla Legge sul procedimento Amministrativo, e il provvedimento finale che dovesse eventualmente rifiutare il rilascio del documento deve avere nella propria motivazione il riferimento alle osservazioni del richiedente, pena l’illegittimità del diniego, che si potrà far valere davanti al Tribunale competente.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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