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Compio 18 anni, che succede al mio permesso?

Sono un cittadino marocchino, ho diciassette anni e un permesso di soggiorno per motivi familiari, che mi hanno rilasciato quando ho raggiunto mio padre in Italia. Quando tra qualche mese diventerò maggiorenne, che succederà? Potrò rinnovare il mio permesso? 7 luglio 2008 – La condizione del minore straniero in Italia è oggetto di particolari forme di protezione e tutela ispirate al rispetto di diritti fondamentali universalmente riconosciuti indipendenti dalla nazionalità del minore e considerati diritti inviolabili.

Esistono, in tal senso, numerose disposizioni legislative volte a disciplinare tale condizione e ad assicurare il rispetto di questi diritti a prescindere dalla regolarità del soggiorno in territorio italiano, che ne delineano uno status particolare:
-la Convenzione di New York sui diritti del Fanciullo del 1989, recepita in Italia con la Legge del 27/ 05/ 1991 n. 176 stabilisce che ogni decisione relativa ai fanciulli di competenza di organi amministrativi, giurisdizionali o legislativi, deve tenere in preminente considerazione i diritti inviolabili e il superiore interesse del fanciullo;
– il D. Lgs. 286/ 98 T.U. sull’immigrazione (artt.. 31, 32, 33;
 -altre leggi ordinarie in tema di tutela, adozione affidamento dei minori (L. 184/ 83);

Innanzitutto il minore straniero presente irregolarmente sul territorio italiano non può essere espulso dalle autorità competenti e pertanto deve essergli rilasciato un permesso di soggiorno (salvo il caso in cui il minore nel suo esclusivo interesse deve seguire il genitore soggetto ad un provvedimento di espulsione o deve essere rimpatriato a seguito di un provvedimento disposto dall’autorità giudiziaria).

Se è presente il genitore regolarmente soggiornante in Italia, il figlio minore segue la condizione giuridica del genitore con cui convive, pertanto ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (o del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, qualora il genitore sia in possesso di quest’ultimo).

Il figlio minore convivente con il genitore fino a quattordici anni ha diritto al rilascio di una tessera complementare, la cd. Carta minore,  che ha validità solo se esibita insieme a quella del genitore (ha la stessa numerazione e scadenza).

A quattordici anni al minore è rilasciato un permesso di soggiorno elettronico per motivi familiari  (ovvero il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) valido fino a 18 anni, al compimento dei quali può essere convertito, se ci sono le condizioni, in un permesso per studio, ricerca lavoro, lavoro subordinato o autonomo, per cure mediche (art. 32 comma 1 del t.u. immigrazione).

Questa disposizione ha creato, nella pratica, molti problemi applicativi: le Questure, interpretando restrittivamente, a parer mio, la norma, non consentivano il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari superata la maggiore età ma “obbligavano” alla sua conversione, sebbene non fossero mutate le condizioni che avevano portato all’iniziale rilascio di tale permesso di soggiorno.

Ai diciottenni che non proseguivano gli studi o non avevano un lavoro, e quindi non potevano convertire il permesso familiare in uno per studio o lavoro, veniva spesso rilasciato un permesso per ricerca lavoro, che ha una durata di appena sei mesi. Scaduto questo permesso, i ragazzi che non avevano trovato lavoro erano costretti a tornare nel Paese d’origine, magari dopo essere praticamente cresciuti in Italia.

A seguito di diverse pronunce dei Tar e della Cassazione finalmente è arrivato il chiarimento da parte del Ministero dell’Interno sull’interpretazione della norma in materia di conversione (direttiva ministro dell’Interno 28 marzo 2008 ).

Attualmente al compimento della maggiore età, il figlio ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari per la stessa durata di quello del genitore e purché siano comunque soddisfatte le condizioni di reddito e di alloggio previste per il ricongiungimento familiare. Il genitore deve, cioè, essere in possesso di un alloggio idoneo certificato dal Comune o dalla ASL, e di un reddito congruo in proporzione al numero delle persone conviventi e iscritte nello stato di famiglia (es. il doppio dell’assegno sociale per tre persone).

Avv. Mascia Salvatore

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NOMADI: IMPRONTE; ARCI, INACCETTABILE SCHEDATURA MASSA

MOSCHEA JENNER: MARONI, NESSUNO TOCCHERA’ LIBERTA’ RELIGIOSE