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Regolarizzazione. Tar: “la procedura si deve concludere entro 30 giorni con un provvedimento espresso”

Con la sentenza n. 201400127, il Tar della Lombardia ha accolto il ricorso presentato dalla cittadina straniera che aveva presentato, con il suo datore di lavoro, la domanda di emersione ad ottobre del 2012. L’interessata chiedeva di accertare l’illegittimità del silenzio da parte dell’Amministrazione oltre ad obbligarla a pronunciarsi sulla propria istanza.

I giudici hanno considerato che il ricorso era fondato ai sensi della Legge n. 241/1990 che prevede che il termine per il procedimento è di 30 giorni; questa Legge viene applicata nella fattispecie visto che il decreto legislativo n. 109/2012, lo stesso che ha dato luogo alla regolarizzazione, non prevedeva alcun termine speciale per la conclusione delle istanze. Per di più, la stessa Legge n. 241/1990 impone che la conclusione del procedimento amministrativo deve essere un provvedimento espresso, sia questo indistintamente negativo o positivo.

La Pubblica Amministrazione ha giustificato il proprio comportamento dicendo che il datore di lavoro ha prodotto la documentazione richiesta solo il 30 ottobre del 2013 oltre al fatto che la Questura non aveva ancora rilasciato il parere necessario per l’adozione de provvedimento finale.

I giudici hanno ribadito che tali situazioni non sono decisive visto che il provvedimento espresso deve essere sempre emesso per dare la possibilità all’interessato di difendersi. Nel presente caso, il Collegio ha concesso alla Pubblica Amministrazione 30 giorni di tempo, da calcolarsi dalla data di comunicazione o di notifica della sentenza, per emettere il provvedimento in merito alla domanda di regolarizzazione presentata dall’interessata.

 

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