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Sentenza Tar: respinto il ricorso per il rinnovo del permesso per attesa occupazione.

Il Tar del Piemonte ha respinto il ricorso presentato dal cittadino straniero che si era visto negare il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione dalla Questura. 

Dai documenti presentati dalle autorità, è emerso che lo straniero risultava privo di regolare attività lavorativa dal 2005, superando il termine massimo consentito dalla normativa durante il quale uno straniero può soggiornare in Italia senza svolgere lavorare e in difetto di idonei mezzi di sussistenza, risultanti tuttora mancanti, per cui il ricorrente non ha potuto dimostrare di avere entrate pari almeno all’importo annuo dell’assegno sociale.

Inoltre, nel valutare la durata del soggiorno e della natura ed effettività dei vincoli famigliari dello straniero, è emerso che il ricorrente in Italia non ha un coniuge o dei figli né parenti del nucleo famigliare d’origine, cioè nulla di concreto per dimostrare il suo essere radicato nel territorio nazionale.

Infine i giudici hanno deciso di revocare il pubblico patrocinio e hanno condannato allo straniero al pagamento delle spese del processo.

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