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TAR Veneto Sentenza del 17 aprile 2008 Legittimo diniego regolarizzazione lavoratore straniero

TAR Veneto, Venezia, Sezione III, Sentenza n. 985 del 17 aprile 2008.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto respinge il ricorso contro diniego di emersione dal lavoro irregolare ex lege 222/02 presentato da un lavoratore straniero. L’amministrazione ha rifiutato la domanda di regolarizzazione in quanto “l’istanza di emersione è priva del requisito fondamentale della sussistenza continuativa del rapporto lavorativo nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore del D.L. 195/02”.
Nell’ambito degli accertamenti disposti dalla Direzione provinciale del lavoro al fine di verificare la veridicità delle istanze di emersione presentate dal datore di lavoro, tra l’altro, non è stato comprovato alcun documento che dimostri la continuità del rapporto lavorativo sin dal giugno 2002.
Quanto alle buste paga depositate il 12 ottobre 2006 relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2002, è evidente, a giudizio del Collegio, che si tratta di documenti non provenienti dalla ditta richiedente, in quanto riportano dati inattendibili.
Il Collegio, premesso che è giurisprudenza oramai consolidata che per poter ottenere la regolarizzazione, lo straniero interessato deve aver lavorato (almeno) l’intero trimestre 10.6.02 – 10.9.02, ritiene che il ricorso sia infondato e per questo provvede a respingerlo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Avviso  di Deposito del
a norma dell’art. 55
della   L.   27  aprile 1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti  Presidente, relatore
Rita Depiero   Consigliere
Angelo Gabbricci  Consigliere 
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

 sul ricorso n. 2489/2004 proposto da Zahic Merzudin, rappresentato e difeso dall’avv. Stefania Filippi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;
CONTRO
l’Amministrazione dell’Interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;
per l’annullamento,
del provvedimento del Prefetto di Treviso del 29.6.2004, notificato in data 18.8.05, di rigetto della domanda di regolarizzazione;
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti di causa;
uditi alla pubblica udienza del 17.01.2008 (relatore il Presidente Angelo De Zotti), l’avv. Luciano, in sostituzione dell’avv. Filippi, per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Brunetti per la P.A. resistente;
 Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO e DIRITTO
1. – In data 1.10.2002, il sig. Enzo Lattaruolo, in qualità di legale rappresentante della Ditta Elle Service scarl, presentava domanda di emersione dal lavoro irregolare ex lege 222/02, a favore del lavoratore Zahic Merzudin che dichiarava essere proprio dipendente.
Senonchè con provvedimento del 29 giugno 2004 l’amministrazione respingeva la predetta domanda di regolarizzazione in quanto “nell’ambito degli accertamenti disposti dalla Direzione provinciale del lavoro al fine di verificare la veridicità delle istanze di emersione presentate dal succitato datore di lavoro, il lavoratore Zahic Merzudin ha dichiarato di essere alle dipendenze della ditta Elle Service dal 23 settembre 2002”; che pertanto l’istanza di emersione è priva del requisito fondamentale della sussistenza continuativa del rapporto lavorativo nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore del D.L. 195/02.
1.1. – Contro tale diniego il ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso:
1) eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà e difetto dei presupposti.
Sostiene il ricorrente che la dichiarazione di aver iniziato a lavorare per la ditta Elle Service dal 23 settembre 2002, resa ai carabinieri del nucleo operativo della Direzione provinciale del lavoro, è imputabile alla scarsa conoscenza della lingua italiana e comunque che tale affermazione è erronea in quanto, come si evince dalle dichiarazioni della ditta Elle Service e dalle buste paga prodotte, il sig. Zahic Merzudin ha lavorato per la medesima ditta a partire dal 4 giugno 2002; che la norma non richiede, inoltre, che il rapporto di lavoro abbia avuto una durata minima pari a tutti i tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della stessa e dunque che sono regolarizzabili i lavoratori che abbiano prestato la loro opera nel trimestre anche se non per tutto il periodo.
2. – L’Amministrazione, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.
3. – Il Collegio – premesso che è giurisprudenza oramai consolidata (si veda, ad esempio: Tar Toscana n. 2271/05; Tar Lombardia – Milano n. 404/07 e C.S., A.P. n. 4/06) che per poter ottenere la regolarizzazione, lo straniero interessato deve aver lavorato (almeno) l’intero trimestre 10.6.02 – 10.9.02 – ritiene che il ricorso sia infondato e che vada respinto.
3.1. – Infatti, dagli atti dimessi in giudizio risulta che il sig. Zahic Merzudin, il quale ha anche verbalizzato “di parlare e comprendere la lingua italiana”, ha dichiarato di aver iniziato l’attività per la ditta Elle Service il 23 settembre 2002.
A ciò va aggiunto che la ditta Elle Service, in persona del legale rappresentante, non ha prodotto alcun documento che comprovi che il ricorrente lavorasse sin dal giugno 2002 posto che in atti esiste solo una nota non sottoscritta, e di dubbia provenienza, datata 11 ottobre 2004 nella quale si dichiara che il ricorrente lavorava e lavora presso la suddetta cooperativa sin dal giugno 2002 e che sarebbe stato impiegato, per soli quattro giorni presso altra ditta con funzioni di operaio magazziniere.
3.2. – Quanto alle buste paga depositate il 12 ottobre 2006 e relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2002, è evidente, a giudizio del Collegio, che si tratta di documenti non provenienti dalla ditta Elle Service, in quanto riportano dati inattendibili (i codici INAIL della sede di Napoli) diversi da quelli delle buste paga successive, che riportano i codici INAIL di Treviso dove ha sede la cooperativa e che indicano come data di assunzione del dipendente Zahic Merzudin il 10 settembre 2002.
 Ne consegue che non sussiste alcuna prova o principio di prova che dimostri che il sig. Zahic Merzudin, contrariamente a ciò che egli stesso ha dichiarato,  abbia effettivamente svolto attività lavorativa per la ditta Elle Service a partire dal mese di giugno 2002 e che abbia svolto tale attività per l’intero trimestre giugno/settembre 2002, come richiede la normativa ai fini della regolarizzazione.
 Il ricorso va quindi respinto.
 Le spese, possono esser nondimeno compensate tra le parti per ragioni equitative.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, il 17 gennaio 2008.
Il Presidente, estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione

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