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Colf e badanti: entro il 10 gennaio l’ultima rata dei contributi 2006

Si versa la quarta rata del 2006. Ecco la tabella con gli importi ROMA – Mercoledì 10 gennaio scadono i termini per versare all’Inps i contributi per lavoratori domestici (come colf e badanti) del trimestre ottobre-dicembre 2006.

Per il pagamento va utilizzato uno dei bollettini di conto corrente postale inviati dall’Inps direttamente a casa dei datori di lavoro. Chi non li avesse ricevuti può ritirarli di persona presso un ufficio INPS, richiederli telefonicamente al numero 803164 o scaricarli dal sito internet www.inps.it.

Il contributo per i lavoratori domestici è determinato in base alla retribuzione e all’orario di lavoro: se quest’ultimo non supera le 24 settimanali, il contributo è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione oraria; se invece l’orario di lavoro settimanale supera le 24 ore (è cioè di almeno 25 ore settimanali), il contributo dovuto è fisso, qualunque sia l’importo della retribuzione oraria. In quest’ultimo caso l’importo del contributo è sensibilmente più basso, a patto che le ore siano effettuate tutte presso lo stesso datore di lavoro.

Ricordiamo che il datore di lavoro deve versare l’intero importo del contributo, compresa la quota a carico del lavoratore, che potrà poi essere trattenuta dalla busta paga. Nella tabella sono indicati gli importi del contributo orario in relazione alla retribuzione:

Retribuzione oraria effettiva

Contributo orario con CUAF *(Fra parentesi la quota a carico del lavoratore)

Contributo orario senza CUAF *(Fra parentesi la quota a carico del lavoratore)

Rapporti di lavoro di durata inferiore alle 24 ore settimanali:

Retribuzione oraria effettiva da € 0 a € 6,70

1,23 (0,28)

1,16 (0,28)

Retribuzione oraria effettiva oltre € 6,70 fino a € 8,18

1,39 (0,32)

1,31 (0,32)

Retribuzione oraria effettiva oltre € 8,18

1,69 (0,39)

1,60 (0,39)

Rapporti di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali:

0,89 (0,20)

0,85 (0,20)

*Il contributo senza la quota CUAF (Cassa Unica per gli assegni familiari) è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro o è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro.

(9 gennaio 2007)

Elvio Pasca

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