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Regolarizzazione. Le istruzioni dell’INPS

Con Circolare n. 113 del 14 settembre 2012, l'INPS detta le istruzioni per gli adempimenti a carico dei datori di lavoro domestici e per le aziende relativi al pagamento dei contributi arretrati, nonché delle formalità per l'assunzione provvisoria dopo l'invio telematico della domanda di emersione.

 

 

16 settembre 2012 – Finalmente sono arrivati i tanti attesi chiarimenti da parte dell'Inps su cosa si debba fare una volta inviata telematicamente la domanda di emersione.

I datori di lavoro domestici, una volta inviato il modulo EM-DOM, non dovranno far altro che attendere l'arrivo a casa dei bollettini – MAV per il pagamento dei contributi arretrati relativi al periodo maggio 2012 – ottobre 2012.

L'inps, infatti, iscriverà d'ufficio il rapporto assegnando un codice provvisorio al rapporto di lavoro e un codice fiscale numerico al lavoratore extracomunitario (sempre che il lavoratore non ne abbia già uno), tenendo conto delle condizioni lavorative indicate nella stessa domanda di emersione (livello, mansione, orario di lavoro ecc.). L'importo della retribuzione, invece, sarà calcolato in base alle condizioni economiche contenute nella domanda di emersione e, nel caso in cui fosse inferiore all'assegno sociale, verrà automaticamente considerato pari a € 429,00 (importo dell'assegno sociale). Il datore di lavoro domestico, inoltre, in questa fase potrà dichiarare la data precisa di inizio del rapporto di lavoro se antecendete al 9 maggio 2012 e sarà quindi tenuto a versare tutti i contributi dovuti per tale periodo pregresso.

Le aziende, invece, una volta effettuato l'invio telematico del modello EM-SUB, dovranno provvedere a richiedere l'apertura di una apposita posizione contributiva che verrà contraddistinta dal codice "5W". Al ricevimento di tale posizione saranno tenute all'invio dei flussi Uniemens/Dmag , quindi, a pagare i contributi dovuti nel rispetto delle scadenze fiscali.

Chiaramente fino alla data di convocazione davanti allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, i datori di lavoro domestico e subordinato (non domestico) saranno tenuti a versare i contributi dovuti per i periodi successivi al mese di ottobre 2012 nei termini previsti dalla legge.

Avv. Mascia Salvatore

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