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La Consulta conferma: priorità al salvataggio in mare, non fondate le questioni di legittimità

Roma, 9 luglio 2025 – Con la sentenza n. 101 depositata l’8 luglio, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale ordinario di Brindisi in merito alla disciplina sul fermo amministrativo delle navi, prevista dall’art. 1, comma 2-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.

La Corte ha riconosciuto il carattere punitivo e penale di tali fermi, evidenziandone la vocazione dissuasiva, ma ha anche sottolineato come la condotta sanzionata sia descritta in modo puntuale, garantendo chiarezza normativa e tutela contro l’arbitrio del giudice.

Pur confermando la legittimità della normativa, la Consulta ha chiarito che essa deve essere interpretata in armonia con il diritto internazionale, in particolare con la Convenzione SAR (Convenzione di Amburgo) sulla ricerca e salvataggio marittimo, la quale sancisce il primato dell’obbligo di salvataggio della vita umana in mare.

In questo quadro, l’inosservanza delle indicazioni delle autorità non può essere sanzionata se queste indicazioni non rispettano i requisiti di legittimità formale e sostanziale. Inoltre, la Corte ha ritenuto non fondate le censure di contrasto con gli articoli 10 e 117 della Costituzione, relativi al rispetto degli obblighi internazionali.

L’interpretazione sistematica della disciplina conferma l’inderogabile necessità di salvaguardare la vita in mare, anche in coerenza con il divieto di respingimento e con il rispetto dei diritti assoluti, come il divieto di tortura e trattamenti inumani.

Per questo, non è vincolante un ordine che implichi la violazione del dovere di salvataggio o che possa mettere in pericolo la vita umana. La mancata esecuzione di un ordine del genere non può essere oggetto di sanzione.

Infine, la Corte ha respinto i dubbi sull’applicazione obbligatoria del fermo nave, ritenendola né irragionevole né sproporzionata, in quanto rivolta a sanzionare violazioni che minacciano il sistema di cooperazione internazionale per la salvaguardia della vita in mare.

La Corte ha poi restituito gli atti al giudice di Brindisi, affinché valuti l’incidenza del nuovo decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, sulla questione della durata fissa del fermo originariamente prevista.

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