(ANSA) – ROMA, 27 DIC – Le nuove norme per espellere i cittadini comunitari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per prevenzione del terrorismo finiranno in un decreto legge di cinque articoli, mentre tutti gli altri casi di allontanamento saranno regolati da un decreto legislativo (22 articoli) con cui viene integrato il recepimento delle norme Ue sulla libera circolazione dei cittadini comunitari. Questi i due provvedimenti che domani arrivano all’esame del consiglio dei ministri per un via libera in extremis, visto che a breve decade il dl varato all’indomani dell’assassinio di Giovanna Reggiani ad opera di un romeno. Ecco, in sintesi, le principali novità dei due testi. ESPULSIONE CITTADINI EUROPEI ANCHE PER TERRORISMO – L’articolo 1 del decreto legge aggiorna il dl 144/2005 (decreto Pisanu). In particola si inserisce un comma che estende alle misure di allontanamento dei cittadini dell’Unione Europea i motivi di prevenzione del terrorismo già previsti dal decreto Pisanu sull’espulsione dei cittadini extracomunitari. Se il destinatario del provvedimento è sottoposto a procedimento penale, serve il nulla osta del giudice competente. Quanto alla competenza sulla convalida dell’esecuzione dei provvedimenti di espulsione e allontanamento, il decreto la attribuisce al giudice ordinario anziché al giudice di pace. ESPULSIONI IMMEDIATE – L’allontanamento dei cittadini comunitari o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza (art.2) è di competenza del prefetto, salvo che i destinatari siano minorenni ovvero abbiano soggiornato nel territorio dello Stato nei dieci anni precedenti: in tali casi la competenza è del ministro dell’Interno. L’allontanamento è immediatamente esecutivo e necessita della convalida dell’esecuzione da parte dell’autorità giudiziaria. Il divieto di reingresso dura 5 anni e in caso di violazione il trasgressore è punito con il carcere fino a 3 anni. L’articolo definisce poi i motivi imperativi di pubblica sicurezza che rendono urgente l’allontanamento del soggetto, perché "incompatibile con la civile e sicura convivenza": in particolare, il cittadino comunitario deve aver tenuto comportamenti che rappresentano "una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumità pubblica". RICORSO NON SOSPENDE ESPULSIONE – All’allontanamento per motivi imperativi (art.4) si può far ricorso al Tar del Lazio, se il provvedimento è stato adottato dal ministro dell’Interno, o al giudice monocratico territorialmente competente se l’espulsione è stata decisa dal prefetto. Assieme al ricorso può essere presentata istanza di sospensione dell’esecutorietà del provvedimento che, tuttavia, non ne sospende l’efficacia fino all’esito della decisione del giudice sull’istanza cautelare. ESPULSIONI PER MOTIVI ORDINE PUBBLICO – I provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato sono adottati dal ministro dell’Interno con atto motivato. Il provvedimento è notificato all’interessato e riporta le modalità di impugnazione e il divieto di reingresso che non può essere superiore a 10 anni. ESPULSIONI PER MOTIVI DI PUBBLICA SICUREZZA – Sono adottate con atto motivato dal prefetto. In questo caso il divieto di reingresso è al massimo di cinque anni. COMUNICAZIONE DI INGRESSO – In base alla prevista durata del suo soggiorno, il comunitario o un suo familiare può notificare la sua presenza sul territorio ad un ufficio di polizia. Se non viene fatta questa dichiarazione si presume, salvo prova contraria, che il suo soggiorno duri da oltre tre mesi. FONTI DI REDDITO LECITE – Per evitare l’allontanamento il comunitario immigrato deve indicare anche "risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite e dimostrabili". TRATTENIMENTO – Nel caso in cui il comunitario da allontanare sia sottoposto a un procedimento penale l’espulsione è sospesa fino al nulla osta dell’autorità giudiziaria (giudice ordinario) che deve emanarlo entro 15 giorni, altrimenti si considera concesso. Nel frattempo il questore può disporre il trattenimento della persona in un Centro di permanenza temporanea e assistenza. (ANSA).
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SICUREZZA: ESPULSIONI, LE NUOVE NORME A ESAME DEL CDM/SCHEDA
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