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Chi è stato espulso può tornare con un ricongiungimento?

Sono una cittadina ucraina con un permesso di soggiorno per lavoro. Mio marito è in Ucraina e due anni fa è stato espulso dall’Italia perché era entrato irregolarmente.  Posso riportarlo qui con un ricongiungimento familiare?

27 marzo 2009 – La legge attualmente in vigore prevede la possibilità per il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia di ricongiungersi con il familiare extraue precedentemente espulso e quindi iscritto al SIS (Sistema Informativo Schengen) solo nel caso in cui quest’ultimo non sia considerato un soggetto pericoloso per la sicurezza  nazionale.

In passato l’espulsione del familiare comportava automaticamente il rigetto della domanda di ricongiungimento familiare e il diniego del relativo visto salva la revoca dell’espulsione in conseguenza della speciale autorizzazione al rientro in Italia (prima del periodo previsto dalla legge) concessa dal Ministero dell’Interno in casi rarissimi e del tutto eccezionali.

Il decreto legislativo n. 5 dell’8 gennaio 2007, che ha recepito la Direttiva europea 2003/86/CE relativa al ricongiungimento familiare, modificando gli art. 4, 5 e 13 del Testo Unico Immigrazione, ha previsto che lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare non è ammesso in Italia solo se sia accertato che egli rappresenta una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Ora,  quindi, se si chiede il ricongiungimento per un familiare straniero che ha subito un’espulsione, il nulla osta gli sarà negato solo se, a parere della Questura, questo rappresenta una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.  

Ecco la procedura da seguire:

Una volta inviata, tramite procedura telematica, la domanda di nulla osta per ricongiungimento familiare nei confronti del familiare segnalato al SIS, lo Sportello Unico trasmette l’istanza alla Questura la quale verifica che lo straniero non rappresenta una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, e in caso negativo, emette un parere favorevole provvisorio.

Lo Sportello Unico ricevuto il parere favorevole della Questura, invia al richiedente una nota, cioè una lettera con la quale lo invita a comunicare al familiare da ricongiungere di recarsi presso la rappresentanza diplomatica competente (ambasciata italiana) per legalizzare la documentazione attestante i vincoli familiari.

Il familiare, quindi, dovrà presentarsi in ambasciata italiana munito della nota dello Sportello Unico e dei certificati che dimostrano il rapporto di parentela.

L’ambasciata italiana, accertata l’esistenza dei vincoli familiari richiesti dalla legge, dovrà legalizzare i relativi certificati (ad esempio nel caso di richiesta per il coniuge dovrà essere legalizzato il certificato matrimonio).
Dopo che l’ambasciata italiana avrà confermato l’esistenza del rapporto di parentela, la Questura procederà alla cancellazione del nominativo del familiare dal Sistema Informativo Schengen.

Da quel momento la domanda seguirà l’iter necessario fino al rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare da parte dello Sportello Unico.
N.B.

Come precisato dal Ministero dell’Interno con la circolare n. 738 del 17 febbraio 2009, ai fini del rilascio del nulla osta nei confronti del familiare segnato al SIS, è necessario che lo Sportello Unico verifichi preliminarmente (cioè prima che venga avviato l’iter per la cancellazione dell’espulsione) il possesso, da parte del richiedente, di tutti i requisiti richiesti dalla legge, cioè:
           

a) di un alloggio idoneo, dimostrabile attraverso il certificato di idoneità alloggiativa che rilascia l’Ufficio Tecnico del Comune dove è situato l’immobile o attraverso il Parere igienico sanitario che rilascia l’ASL (Azienda sanitaria locale) competente per territorio.
           

b) di un reddito minimo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.

Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.

La legge prevede la possibilità di cumulare il proprio reddito con quello dei familiari conviventi.
Per ottenere il nulla osta e il relativo visto per ricongiungimento familiare, pertanto, è necessario che il richiedente possieda i requisiti di alloggio idoneo e reddito sufficiente previsti dalla legge e che il familiare di cui si chiede il ricongiungimento non sia un soggetto pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale.

Rosanna Caggiano

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