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Cittadinanza e lingua italiana: come dimostrare il possesso del livello B1? E chi è esonerato?

Roma, 23 novembre 2021 – Dal 2018, con il Decreto Legge 113/2018, è stato introdotto per le domande di cittadinanza per matrimonio e residenza presentate successivamente al 5 ottobre 20218 il requisito di una conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.

Tale requisito dovrà essere dimostrato al momento della presentazione della domanda, mediante, alternativamente:

  1. Un titolo di studio rilasciato da un istituto pubblico o privato riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri (MAECI) oppure dal Ministero dell’Istruzione (MIUR)
  2. Una certificazione della lingua italiana, rilasciata da dai seguenti “enti certificatori” riconosciuto Ministero degli Affari Esteri: Società Dante Alighieri, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Università degli Studi Roma Tre (alla seguente pagina sono indicati i link dei singoli enti).

Non devono invece allegare tali certificazioni i seguenti cittadini stranieri:

  1. I titolari di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo: infatti l’ottenimento di questo permesso di soggiorno richiede già il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana;
  2. Cittadini stranieri che abbiano firmato “l’accordo di integrazione”, che interessa esclusivamente i cittadini di Paesi extra- UE che hanno fatto ingresso in Italia dopo il 2012 (anno di entrata in vigore dell’accordo). Tale strumento prevede un sistema di crediti, parte dei quali riconosciuti previo superamento di un livello minino di lingua italiana.

Quindi, solo in questi unici casi è prevista un’eccezione, come espressamente disposto dal Ministero dell’Interno con Circolare n. 666 del 25.01.2019.

Tutti gli altri richiedenti, siano essi cittadini comunitari (quindi anche con attestazione di soggiorno permanente) o extracomunitari, sono tenuti ad allegare documentazione che attesti la conoscenza della lingua italiana, sia esso un titolo di studio anche conseguito in Italia o riconosciuto dal Ministero degli esteri, sia esso un attestato rilasciato da uno dei quattro enti indicati.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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