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Ho perso il lavoro. Cosa succede al mio permesso?

Salve sono un cittadino senegalese, ho un permesso di soggiorno per lavoro subordinato che sta per scadere, ora non ho più il lavoro. Cosa posso fare? E se non trovo un nuovo lavoro perdo il diritto al permesso di soggiorno?

21 ottobre 2008 – La cessazione del rapporto di lavoro può dipendere: dal licenziamento da parte del datore di lavoro o dalle dimissioni volontarie del lavoratore.

La perdita del posto di lavoro, qualunque ne sia la causa, non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno del cittadino extracomunitario e dei suoi familiari regolarmente soggiornanti ex. art. 22 comma 11 del Decreto Legislativo n. 286/98.

La legge italiana, infatti, riconosce al lavoratore straniero la possibilità di permanere sul territorio nazionale al fine di trovare una nuova occupazione.

Nel caso in cui il cittadino straniero perda il posto di lavoro, a causa di dimissioni o licenziamento,  ma sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità è possibile: 

– cambiare lavoro svolgendo ogni tipo di attività (sia essa autonoma o subordinata);

– decidere di iscriversi nell’elenco anagrafico o nelle liste di mobilità dei Centri per l’Impiego, per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi (salvo si tratti di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale).

Ai fini dell’iscrizione il cittadino extraue deve presentarsi al Centro per l’impiego entro il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro per rendere una dichiarazione dalla quale risulti l’attività precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il permesso di soggiorno in corso di validità.

N.B.
Il Ministero del Lavoro con
l’interpello n. 19 del 2007 ha chiarito che tale possibilità è prevista anche per coloro che attendono il rinnovo del permesso di soggiorno. In tal caso i cittadini stranieri interessati all’iscrizione al Centro per l’Impiego dovranno esibire la ricevuta postale attestante la presentazione delle richiesta di rinnovo e il permesso di soggiorno scaduto.

In seguito all’iscrizione il nominativo del lavoratore extraue sarà inserito nell’elenco anagrafico  del Centro per l’Impiego per tutto il periodo di validità del permesso di soggiorno e comunque, ad esclusione del lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi (art. 37 DPR 394/99).

Rinnovo del permesso
Se alla scadenza del permesso di soggiorno il cittadino straniero non ha ancora trovato una nuova occupazione, deve richiedere alla Questura competente, tramite kit postale, il rinnovo del permesso di soggiorno, allegando alla richiesta, tra gli altri documenti, copia del certificato di iscrizione nelle liste di mobilità o nell’elenco anagrafico del centro per l’impiego. La Questura rilascerà un permesso di soggiorno per attesa occupazione della validità di sei mesi.

Se in questi 6 mesi il cittadino straniero trova un nuovo datore di lavoro, in seguito all’assunzione dovrà sottoscrivere un nuovo contratto di soggiorno (modello Q) e inviare la richiesta di conversione del permesso di soggiorno da attesa occupazione a lavoro subordinato, alla Questura competente, tramite kit postale.

Se, invece, alla scadenza del periodo di validità del permesso di soggiorno per attesa occupazione (6 mesi) il cittadino extraue non avrà trovato nessun datore di lavoro disposto ad assumerlo, dovrà fare regolare rientro nel suo Paese di origine.

 

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