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Lavoratori stranieri fuori quota. Come funziona la procedura? L’esperto risponde

Roma, 23 novembre 2023 – Durante l’anno, al di fuori delle quote dei flussi di ingresso, sia i datori di lavoro italiano che gli stranieri titolari di permesso di soggiorno, possono presentare la domanda di rilascio di nulla osta per determinate categorie di lavoratori elencate tassativamente dall’art.27 TUI e L.103/2002.

L’art. 27 c. 1 del T.U. sull’immigrazione contiene la seguente elencazione tassativa:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua; 
c) I professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico (come sostituito dall’articolo 1 del D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17)
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all’estero da almeno un anno, rapporti
di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione europea residenti all’estero che si trasferiscono i n Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico; 
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati; 
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione; 
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie; 
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero; 
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; 
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; 
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o   cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici , nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche; 
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi  tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; 
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere; 
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate “alla pari”; 
r bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private (Lettera aggiunta dall’articolo 22, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189).
Per quanto riguarda la lettera A (Dirigenti/personale altamente specializzato) si riferisce a dirigenti o quadri dipendenti delle società distaccate da almeno 6 mesi. Il contratto di soggiorno può essere prorogato fino a 5 anni.
La lettera I si riferisce a lavoratori dipendenti per i quali l’ingresso è autorizzato la durata strettamente necessaria alla realizzazione dell’opera oggetto del contratto di appalto e può essere prorogato sino ad un massimo di 4 anni.
Per i docenti di scuole e Università straniere (L103/2002) operanti in Italia l’istanza può essere presentata solo da istituzioni scolastiche straniere che abbiamo ottenuto l’autorizzazione del MIUR . La proroga del contratto è possibile , presso il SUI, nel limite di 2 anni.
Per i Professori Universitari è possibile l’assunzione a tempo indeterminato.
Per i traduttori e gli interpreti la proroga è fino a 2 anni.
Per i lavoratori dello spettacolo, i datori devono richiedere, a titolo professionistico o dilettantistico, il nulla osta alla Direzione Generale per l’Impiego Segreteria del Collocamento dello Spettacolo di Roma. Lo stesso Ufficio inoltrerà il nulla osta al SUI , la cui competenza è determinata in base alla sede legale del datore di lavoro.
Per gli sportivi, le società sportive devono richiedere la Dichiarazione Nominativa di Assenso del Coni. Lo stesso Ufficio, in caso di attività sportiva a titolo professionistico, inoltrare il nulla osta al SUI, la cui competenza professionale è determinata in base alla sede legale della società sportiva richiedente.

LA PROCEDURA

La procedura prende l’avvio con la richiesta, da parte del datore di lavoro, di nulla osta all’ingresso del lavoratore, presentata allo Sportello Unico competente; ottenuti i pareri della Questura e della Direzione Provinciale Territoriale del Lavoro, avrà luogo il rilascio o il diniego dell’autorizzazione  richiesta.
La domanda deve essere inviata allo Sportello Unico competente, utilizzando gli appositi moduli telematici predisposti e salve le peculiarità di ogni singola ipotesi deve contenere:
–     le complete generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell’impresa, la ragione sociale, la sede e l’indicazione del luogo di lavoro;
     le complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza all’estero;
–    le specifiche contrattuali, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, che verranno riportati anche sulla proposta di contratto di soggiorno;
-l’impegno a garantire un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi applicati;
–     l’impegno a garantire un alloggio fornito dei requisiti di idoneità alloggiativa e l’impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza, in caso di espulsione;

Lo Sportello Unico dell’Immigrazione acquisisce i pareri della Questura e della Direzione
Provinciale Territoriale del Lavoro, e consegna al datore di lavoro la comunicazione dell’avvenuto
rilascio del nulla osta.
 
Il cittadino straniero, una volta ricevuta la notizia del rilascio del nulla osta, deve recarsi, entro 180  giorni, presso la Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana per richiedere il visto di ingresso.
La Rappresentanza diplomatica italiana rilascerà il visto solo se il nulla osta risulterà inserito sul sistema.
Ottenuto il visto ed entrato in Italia, il lavoratore straniero, entro 8 giorni, dovrà recarsi, accompagnato dal datore di lavoro, presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno per lavoro.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Francesca Pia Testini, avvocato

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