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Permessi di soggiorno: prorogata la validità al 31 gennaio

Roma, 4 gennaio 2021 – La legge 27 novembre 2020, n. 159, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2020 (consultabile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20G00182/sg) ha disposto che i permessi di soggiorno e i titoli di cui all’art. 103, co. 2-quater e 2-quinquies del D.L. 18/2020 manterranno la propria validità fino al 31 gennaio 2021.

Quindi, fino alla cessazione dello stato di emergenza, che il Governo stima di mantenere almeno fino a tale data, saranno ancora validi quei titoli la cui scadenza era prevista tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 e i cittadini stranieri potranno richiederne il rinnovo anche da tale data.

Oltre ai permessi di soggiorno sono inoltre prorogati fino al medesimo termine anche:

    a) i termini per la conversione  dei  permessi  di  soggiorno  da studio  a  lavoro  subordinato  e  da  lavoro  stagionale  a   lavoro subordinato non stagionale;

    b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

    c) i documenti di viaggio di  cui  all’articolo  24  del  decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

    d) la validita’ dei nulla osta rilasciati per lavoro  stagionale, di cui al comma 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo 25  luglio 1998, n. 286;

    e) la validita’ dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare  di  cui  agli  articoli  28,  29  e  29-bis  del   decreto legislativo n. 286 del 1998;

    f) la validità dei nulla osta rilasciati  per  lavoro  per  casi particolari  di  cui  agli  articoli  27  e  seguenti   del   decreto legislativo  n.  286  del  1998,  tra   cui   ricerca,   blue   card, trasferimenti infrasocietari.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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