Roma, 23 maggio 2023 – Ogni procedimento amministrativo che abbia inizio su richiesta di parte (e quindi anche le domande inerenti i permessi di soggiorno e la cittadinanza) deve concludersi con un provvedimento espresso e, ancor prima, tale decisione deve essere anticipata da un avviso al richiedente.
Quindi anche per le domande di cittadinanza, sarà il Ministero dell’Interno ad inviare al cittadino straniero una “comunicazione ex art. 10bis, L. 241/1990” o “preavviso di rigetto”, ossia una lettera raccomandata con cui viene preannunciata la decisione definitiva, in questo caso il rigetto della propria domanda.
Il preavviso di rigetto può essere determinato anche dalla semplice mancanza di documentazione oppure alla presenza di motivi cosiddetti “ostativi”, ovvero impeditivi all’accoglimento della domanda (es: requisiti reddituali, precedenti penali).
Per questo motivo tale comunicazione ha grande rilevanza: come specificato nella lettera, al richiedente è concesso un termine di 10 giorni per far pervenire le proprie memorie, difese o documenti, che possono eventualmente integrare la domanda oppure fornire delle motivazioni difensive utili all’accoglimento della richiesta.
E’ utile inoltre sapere che, essendo una procedura online, la comunicazione del preavviso potrebbe essere visibile solo sul portale del Ministero, cui si accede tramite spid. Occorre pertanto monitorare la propria pratica, in maniera tale da rispondere all’eventuale preavviso.
Infatti, scaduto il termine di dieci giorni, il procedimento può essere chiuso.
Diversamente, il Ministero dovrà tenere conto delle integrazioni e difese inviate dal richiedente il provvedimento finale che dovesse eventualmente rifiutare il rilascio del documento deve avere nella propria motivazione il riferimento alle osservazioni del richiedente, pena l’illegittimità del diniego.
Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato