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Proroga del permesso di soggiorno, ecco cosa cambia col Decreto Cura Italia

Roma, 8 maggio 2020 – Dal 30 aprile 2020 è entrata in vigore la Legge di conversione del “Decreto Cura Italia”, portando un’importante novità anche in materia di cittadini stranieri: la proroga del permesso di soggiorno fino al 31 agosto 2020.

Il prolungamento, prima previsto fino al 15 giugno per i permessi di soggiorno con scadenza fino al 15 aprile, comporta che i cittadini stranieri potranno richiederne il rinnovo entro 60 giorni a partire dal 31 agosto 2020.

Che tipi di permesso di soggiorno vengono prolungati?

Il termine per la proroga del permesso di soggiorno interessa anche i casi di:

  • Permessi di soggiorno per lavoro autonomo e subordinato;
  • Permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
  • Permessi di soggiorno per motivi familiari;
  • Permessi di soggiorno per studenti.

Vale anche per i casi di:

  • documenti di viaggio rilasciati ai titolari dello status di rifugiato o, in casi particolari, di protezione sussidiaria;
  • nullaosta per ricongiungimento familiare, lavoro stagionale, lavoro in casi particolari (blu card, trasferimenti infrasocietari, ricerca). In questo caso il termine per richiedere il visto di ingresso inizierà a decorrere dal 31 agosto 2020;
  • conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale. I relativi procedimenti rimangono sospesi fino al 31 agosto 2020;
  • autorizzazione rilasciata da altro Stato dell’Unione Europea ai senti dell’art. 5, co. 7 T.U. Immigrazione, che permette di soggiornare in Italia.

Si segnala inoltre che anche i permessi di soggiorno per richiesta di asilo mantengono validità fino al 31 agosto 2020, come già previsto dal Decreto “Cura Italia” per tutti i documenti di riconoscimento.

Eccezioni riguardo al lavoro stagionale

Unica eccezione vale invece per i permessi di soggiorno per lavoro stagionale con scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, la cui validità è stata estesa fino al 31 dicembre 2020.

Casistica

STRANIERI IN ATTESA DI PRIMO PERMESSO DI SOGGIORNO:

CASO 1. Sei entrato in Italia con un visto di tipo C (di durata inferiore ai 90giorni) o in esenzione da visto. Il tuo soggiorno è autorizzato fino al 31 agosto 2020

CASO 2.  Sei entrato in Italia da tempo e non hai un permesso di soggiorno, ma integri i requisiti per richiederlo:

A – perchè la tua situazione personale richiede urgentemente il rilascio del permesso di soggiorno (ad esempio: cure mediche, donne in stato di gravidanza): puoi richiederlo subito alla Questura con qualsiasi modalità che renda conoscibile la tua domanda;

B – perchè la tua situazione personale non richiede il rilascio del permesso di soggiorno con urgenza (ad esempio: stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalit. italiana): puoi fare domanda di permesso di soggiorno tramite kit postale.

STRANIERI GIA’ IN POSSESSO DI PERMESSO DI SOGGIORNO

CASO 3. Il tuo titolo di soggiorno è scaduto dopo il 31 gennaio 2020 e intendi chiedere la conversione del tuo permesso solo da studio a lavoro subordinato o da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale: i termini sono sospesi fino al 31 agosto;

CASO 4. Il tuo permesso di soggiorno è scaduto prima del 31 gennaio 2020: si consiglia di presentare la propria domanda quanto prima.

INFO: VADEMECUM 2.0 IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA NEL PERIODO DI EMERGENZA DA CORONAVIRUS

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Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

Fonti normative: LEGGE 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del D.L. 18/2020 Circolare Ministero dell’Interno

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