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Sposarsi in Italia: il regime dei beni

Salve, ho intenzione di sposarmi in Italia e volevo avere informazioni su cosa prevede la legge italiana sui rapporti patrimoniali tra me e la mia futura moglie.

La normativa italiana (principalmente il codice civile), a seconda della volontà dei coniugi, prevede diverse alternative per la gestione dei rapporti patrimoniali della famiglia.
In Italia, non è possibile stipulare i cosiddetti accordi “pre-matrimoniali”, con i quali disporre dei beni, prima della celebrazione del matrimonio, oppure stabilire condizioni e regolare per scritto i diritti e doveri che nasceranno solo successivamente al matrimonio. Tali accordi pre-matrimoniali possono, talvolta ed in presenza di determinate condizioni avere una rilevanza giuridica, ma non sono comunque alla luce della normativa vigente, istituti con i quali regolare i rapporti patrimoniali dei coniugi.
Il codice civile, che regola il regime patrimoniale della famiglia, prevede due situazioni principali tra le quali i coniugi possono scegliere. La come o lo separazione dei beni. La come può essere legale, stabilita dalla legge, oppure convenzionale, stabilita mediante accordi tra i coniugi. La legge consente inoltre, di costituire un fondo per i particolari bisogni della famiglia. Per scegliere opportunamente il regime patrimoniale più adatto alla famiglia si consiglia di rivolgersi ad un avvocato.

La come legale
Il regime patrimoniale automatico stabilito dalla legge, qualora i coniugi non scelgano diversamente, è quello della come legale dei beni.
Tale regime ha come conseguenza che ricadono nella come tutti i beni acquistati dai due coniugi, insieme o separatamente durante il matrimonio, con l’esclusione dei beni considerati personali. Ricadono nella come le aziende che siano gestite da entrambi i coniugi dopo il matrimonio ed anche i frutti ed i proventi dei beni propri e delle attività di ciascuno dei coniugi (ad esempio i canoni di locazione che uno dei due coniugi percepisce per un immobile di sua proprietà). In quest’ultimo caso (i frutti derivanti da beni propri e proventi derivanti dalle attività), saranno ricompresi nella come se, al momento dello scioglimento, non siano stati consumati.
I beni che non rientrano nella come legale perchè espressamente esclusi dalla legge sono:
– I beni di cui uno dei due coniugi era proprietario prima del matrimonio;
– I beni derivanti ad uno dei coniugi da una successione ereditario o da una donazione;
– I beni di uso personale;
– I beni che servono all’esercizio della professione svolta dai coniugi ( ameno che tali beni non siano inerenti ad una eventuale azienda gestita dai coniugi);
– I beni ottenuti a titolo di risarcimento danni e quelli derivanti dalla pensione attinente alla perdita di capacità lavorativa;
– I beni acquistati con il prezzo ricavato dal trasferimento dei beni sopraindicati, purchè ciò sia espressamente indicato nell’atto di acquisto.
Per quanto riguarda l’amministrazione dei beni che ricadono nella come legale, la legge prevede che i coniugi possono agire separatamente per gli atti di ordinaria amministrazione (ad esempio nel caso di un immobile in regime di come, ogni coniuge potrà provvedere al pagamento delle bollette), mentre è necessario il consenso di entrambi per gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione (sempre nell’esempio dell’immobile quindi, per l’eventuale vendita sarà necessario il consenso di entrambi i coniugi).
I creditori dei coniugi, possono rivalersi sui beni che ricadono nella come legale, che costituiscono la principale garanzia per i debiti contratti.
Il regime di come legale può essere modificato in regime di separazione legale sia all’atto della celebrazione del matrimonio, con un annotazione che viene fatta a margine dell’atto, sia dopo il matrimonio.
In caso di divorzio, separazione , annullamento del matrimonio, morte dei uno dei coniugi o scelta del regime di separazione dei beni, la come legale si scioglie.

La come convenzionale
La legge prevede, come alternativa alla come legale, un altro tipo di come, derivante da un esplicito accordo tra i coniugi anche denominata come convenzionale. Mediante la come convenzionale, i coniugi decidono di regolare in modo dettagliato i di beni da far rientrare nella come fermo restando che, l’amministrazione della come spetta ad entrambi i coniugi con i medesimi poteri. Anche qualora i coniugi decidessero per la come convenzionale, non possono esservi ricompresi i beni strettamente personali dei coniugi, quelli derivanti dal risarcimento danni e dalla pensione attinente alla perdita di capacità lavorativa ed infine quelli necessari all’esercizio della professione. La come convenzionale va redatta con atto scritto davanti ad un notaio

La separazione dei beni
I coniugi, qualora non volessero optare il regime di come legale o convenzionale, possono scegliere la separazione dei beni. Questa scelta può essere effettuata al momento del matrimonio oppure successivamente. Il regime di separazione deve essere manifestato apertamente da parte dei coniugi, e viene annotato sull’atto di matrimonio, cosicchè tutti ne possano essere portati a conoscenza. Qualora il regime di separazione dovesse essere scelto da parte dei coniugi dopo il matrimonio, questi dovranno stipulare un’apposita convenzione per atto pubblico (presso un notaio) e provvedere all’annotazione sull’atto di matrimonio.
La scelta della separazione legale ha come conseguenza che ciascun coniuge rimane titolare esclusivo, anche sotto il profilo della eventuale responsabilità verso i creditori, della gestione e dell’amministrazione dei beni che aveva prima del matrimonio e che sono acquistati successivamente. Ognuno dei due coniugi può provvedere, dietro rilascio di un’apposita procura notarile, anche all’amministrazione dei beni dell’altro coniuge.

Il fondo patrimoniale

I coniugi possono scegliere di costituire un fondo patrimoniale. Il fondo non sostituisce i regimi di come, legale o convenzionale, e separazione dei beni, ma consente ai coniugi di vincolare determinati beni all’uso strettamente necessario alla famiglia.
La costituzione del fondo è possibile mediante un atto notarile ovvero anche attraverso una disposizione contenuta all’interno di un testamento. Caratteristica del fondo è che i beni in esso contenuti, non possono essere aggrediti dai creditori se i debiti non riguardano specificamente l’attività familiare. Quindi, se i debiti derivano dall’attività commerciale o professionale di uno dei coniugi, non potranno essere aggrediti per il soddisfacimento dei creditori i beni del fondo patrimoniale.
Inoltre, i beni inseriti nel fondo non possono essere venduti o ipotecati senza il consenso di entrambi i coniugi, e qualora vi siano figli minori è necessaria anche l’autorizzazione del giudice.
La costituzione del fondo patrimoniale, deve essere annotata sull’atto di matrimonio. Solo mediante l’annotazione, la costituzione del fondo potrà essere opposta ai creditori.
Se il matrimonio si scioglie o viene annullato, anche la destinazione del fondo si esaurisce. In presenza di figli minori, anche in caso di scioglimento del matrimonio, l’esistenza del fondo perdura fino al raggiungimento della maggiore età.

 

 

 

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