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Come si entra in Italia per fare volontariato?

Salve, siamo un’associazione di volontariato attiva nel campo dell’immigrazione. Per uno dei nostri progetti avremmo bisogno di far arrivare una volontaria dal Senegal. Come si fa?

Roma – 3 gennaio 2012 – Con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero degli affari esteri dell’11 maggio 2011 (G.U. n. 280 del 1 dicembre 2011) è stato istituito il Visto per volontariato.

La normativa
Il decreto legislativo n. 154 del 2007 di attuazione alla direttiva 2004/114/CE, aveva inserito all’interno del Testo Unico per l’immigrazione l’articolo 27bis, che prevede l’ingresso ed il soggiorno in Italia per volontariato.

 

La disposizione prevede che l’ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari per motivi di volontariato sia annualmente regolata da parte del Ministero della solidarietà sociale (dal 2008 tale Ministero è stato accorpato al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali) di concerto con il Ministero dell’Interno, attraverso la predisposizione di apposite quote.

Prima della istituzione del Visto per volontariato, la prassi amministrativa, prevedeva che i cittadini extracomunitari che avessero intenzione di giungere in Italia per effettuare opere di volontariato, dovessero richiedere il Visto per missione (circolare del 20 febbraio 2008 del Ministero dell’Interno). E’ bene precisare che, sebbene sia stato istituito il Visto per volontariato, attualmente ancora non sono disponibili i moduli da compilare on line per la richiesta del N.O., né sono state stabilite le quote di ingressi a tal fine dalle Autorità competenti.

I requisiti previsti dalla disposizione
I requisiti prevedono che lo straniero abbia un’età ricompresa tra i 20 ed i 30 anni. Inoltre l’organizzazione promotrice il programma di volontariato deve essere appartenere ad una delle seguenti categorie:

–    enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonchè enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
–    organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
–    associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

L’organizzazione deve stipulare un’apposita convenzione con lo straniero in cui siano previste le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l’orario cui sarà tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, ove necessario, l’indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana. L’organizzazione deve poi stipulare una polizza assicurativa per le spese relative all’assistenza sanitaria e alla responsabilità civile verso terzi e assunzione della piena responsabilità per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l’intero periodo di durata del programma, e per il viaggio di ingresso e ritorno.

La procedura
La procedura disciplinata dall’articolo 27bis, prevede che l’organizzazione inoltri la domanda di nulla osta allo Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all’ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l’esistenza dei requisiti rilascia il nulla osta. Il nulla osta, la cui validità è di sei mesi e’ trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per l’immigrazione, alle rappresentanze consolari all’estero, alle quali e’ richiesto il relativo visto di ingresso.

Caratteristiche del permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno, salvo casi eccezionali, non può avere durata superiore ad un anno. In casi particolari, la durata può essere superiore ad un anno ma con il limite massimo di durata di 18 mesi e comunque pari alla durata del programma. Il permesso non è convertibile in nessun altro tipo di permesso di soggiorno e non può essere rinnovato. Inoltre il periodo di durata del permesso di soggiorno per volontariato non è computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Avv. Andrea De Rossi

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