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Io ho il permesso, lei no. Possiamo sposarci?

18 novembre 2008 – Sono un cittadino moldavo con regolare contratto di lavoro, vorrei sposarmi con una mia connazionale qui in Italia ma lei non ha il permesso di soggiorno. Posso farlo o dobbiamo recarci nel nostro Paese?

Per contrarre matrimonio in Italia la legge attuale, almeno fino a quando non subirà modifiche, non richiede il possesso del permesso di soggiorno da parte dello straniero, bensì solo di un valido documento di identità, nonché del certificato cd. “nulla osta alla nozze”.

Tale certificato viene rilasciato dalla propria rappresentanza consolare in Italia al cittadino extraUe (alcuni Consolati però non lo rilasciano e in tali casi occorre richiederlo direttamente nel Paese estero di appartenenza) e attesta, in sostanza, che nulla impedisce il matrimonio, perché il richiedente è celibe, ad esempio, oppure legalmente divorziato, ecc. Per i cittadini extracomunitari la firma del Console o dell’Ambasciatore apposta sul certificato deve essere legalizzata dalla prefettura competente.

Esistono particolari casi in cui le rappresentanze diplomatiche o Consolari non rilasciano il nulla osta di fronte a determinate situazioni, quale ad esempio un matrimonio tra un musulmano e un cattolico. Nell’ipotesi in cui il nulla-osta al matrimonio sia negato è possibile ricorrere al Tribunale Civile, il quale può ordinare all’Ufficiale dello Stato Civile di procedere ugualmente alle pubblicazioni qualora ritenga che il diniego è stato dovuto a ragioni contrarie all’ordine pubblico italiano. Il matrimonio così celebrato, però, non sarà trascrivibile presso gli Uffici di Stato Civile del paese d’origine, ma sarà valido solo in Italia.

Ai fini del matrimonio in Italia non è pertanto imposta né la presentazione, né l’esibizione del permesso di soggiorno all’Ufficiale dello Stato Civile, bensì solo il documento di identità e il suddetto nulla-osta. L’eventuale richiesta di esibizione del permesso di soggiorno, nonché addirittura il rifiuto opposto alla celebrazione del matrimonio in assenza di permesso di soggiorno valido non avrebbero alcuna base giuridica. Qualsiasi provvedimento in contrasto con tale normativa (legge dello Stato) risulterebbe, a parer mio, palesemente illegittimo. L’eventuale rifiuto opposto alla celebrazione del matrimonio sarebbe, pertanto, impugnabile dinanzi al giudice ordinario.

Una volta contratto matrimonio (la procedura è quella prevista per i cittadini italiani), il neoconiuge del cittadino extraUe, se irregolare, non può in automatico richiedere il permesso di soggiorno.
A tal riguardo è opportuno però  fare alcune distinzioni:
– se il coniuge possiede i requisiti del ricongiungimento familiare, ossia reddito sufficiente secondo i nuovi parametri, alloggio idoneo secondo i parametri legali, il cittadino extraUe può chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari solo se ha posseduto un permesso di soggiorno, anche di breve durata o rilasciato per motivi eccezionali (gravidanza), a patto che tale permesso non sia scaduto da oltre un anno.
In tale caso la richiesta del permesso di soggiorno deve esser fatta utilizzando l’apposito kit postale e allegando, al momento della sua spedizione, tutta la documentazione giustificativa a supporto della richiesta.

– se il coniuge è cittadino italiano, la legislazione in materia prevede che il matrimonio contratto con cittadino italiano, in presenza del presupposto della convivenza, comporti l’obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, nonché il diritto ad avanzare la richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e, in presenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge, anche della cittadinanza italiana.
In questo caso, la richiesta dovrà esser presentata direttamente davanti la questura competente, la quale, ai fini dell’esame della pratica, verificherà con accertamenti l’effettiva convivenza tra i coniugi.

In tutti gli altri casi il coniuge regolare dovrà presentare allo Sportello Unico per l’Immigrazione richiesta di ricongiungimento familiare seguendo la procedura on line, a seguito della quale, sussistendo i requisiti di legge, lo Sportello rilascerà il nulla osta al ricongiungimento. Tale documento consentirà allo straniero di fare ingresso in Italia dopo aver richiesto il visto di ingresso al Consolato italiano.

Avv. Mascia Salvatore

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TAR Lombardia Sentenza del 14 novembre 2008 legittimo diniego regolarizzazione ex L. 9/10/2002 n.222

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