in

Coesione familiare: come funziona e chi può richiederla?

Roma, 24 maggio 2022 – La coesione familiare, pur prevedendo una deroga rispetto al normale procedimento (nulla osta della Prefettura e visto di ingresso) richiede comunque in capo al familiare che la esercita il possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare.

Chi può richiedere la coesione familiare:

tale autorizzazione, ai fini del rilascio di un permesso per motivi familiari, può essere richiesta da:

  • Cittadino italiano o comunitario;
  • Cittadino regolarmente soggiornante con permesso della durata di almeno un anno per  lavoro subordinato o autonomo ovvero, per motivi familiari, asilo/protezione sussidiaria, motivi umanitari, studio, o motivi religiosi (art.28, comma 1, T.U. Immigrazione), anche in fase di rinnovo;

Requisiti permesso di soggiorno familiare per cui si chiede il permesso:

  • Altro permesso scaduto da non più di un anno;
  • Ingresso regolare (visto) da non più di un anno, provabile tramite timbro su passaporto o dichiarazione di presenza.

Con quali familiari è possibile esercitare la coesione:

come nel ricongiungimento familiare, anche in questo caso è possibile chiedere tale permesso solo per:

a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;

b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Anche in questo caso occorrerà dimostrare il rapporto di parentela producendo certificazione tradotta e legalizzata, o munita di apostille secondo gli accordi con il proprio Paese.

Reddito ed alloggio: i parametri richiesti dalla Legge

Come nel caso del ricongiungimento il familiare regolarmente soggiornante (o cittadino italiano/comunitario) dovrà dimostrare possesso di:

  • Reddito minimo: per il 2022 6.079,45 euro annui, aumentato della metà della cifra risultante per ogni familiare convivente (art.29, comma 3, lettera b) T. U. Immigrazione), e aumentato del doppio in caso di richiesta per due o più figli di età inferiore agli anni.

E’ utile ricordare che il reddito minimo indicato non è richiesto in caso di titolare di permesso per asilo politico/protezione sussidiaria e che, comunque, in tutti i casi, il reddito complessivo può essere calcolato sommando anche quello di eventuali altri familiari conviventi.

Idoneità alloggiativa: dimostrazione dei requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa, tramite certificazione rilasciata dal Comune di residenza. Anche in questo caso, i titolari di permesso per asilo politico / protezione sussidiaria non sono tenuti a dimostrare tale requisito ai fini della richiesta di permesso per i propri familiari.

Modalità di richiesta: kit postale o direttamente in Questura

Il permesso per coesione familiare può essere richiesto tramite apposito kit postale (mod. 209) che andrà spedito alla Questura competente.

Tuttavia, poiché di regola il rinnovo dei permessi di soggiorno deve essere richiesta entro il termine MASSIMO di 60 giorni dalla scadenza, se il permesso per coesione familiare viene richiesto oltre tale periodo, la domanda andrà presentata direttamente all’Ufficio Immigrazione della Questura competente.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 8 Media: 3.3]

Sardegna, quasi 100 migranti sbarcati nel sud dell’isola in 24 ore

A Ventimiglia presto nascerà un nuovo centro di accoglienza permanente