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Conversione della patente straniera in Italia: ecco come richiederla

Roma, 2 agosto 2022 – I cittadini stranieri con patente di guida rilasciata da un Paese comunitario o extra-UE potranno, quando richiesto per il proprio documento, fare domanda di conversione, tenendo a mente (approfondimento al seguente link) che:

  • le patenti comunitarie dovranno essere convertite solo se riportano una scadenza diversa da quanto previsto dalla direttiva 2006/126/CEE (10 o 5 anni a seconda della categoria del mezzo);
  • le patenti rilasciate da Paesi terzi che hanno firmato accordi bilaterali con l’Italia devono e possono essere convertite entro un anno dall’iscrizione della residenza. E’ il caso di: Albania, Algeria, Argentina, Brasile, El Salvador, Filippine, Giappone, Israele, Libano, Macedonia, Marocco, Moldova, Principato di Monaco, Repubblica di Corea, Repubblica di San Marino, Serbia, Sri Lanka, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uruguay;
  • i documenti di guida di Paesi che invece non hanno firmato alcun accordo con l’Italia non potranno essere convertiti, quindi il titolare dovrà conseguire la patente di guida secondo le norme italiane (Canada, Cile, Stati Uniti, Zambia)

Dove e come presentare la richiesta di conversione:

La domanda di conversione della patente di guida dovrà essere presentata all’Ufficio motorizzazione civile, producendo la seguente documentazione:

  • domanda su modello TT2112 disponibile allo sportello dell’Ufficio oppure online sul Portale dell’automobilista;
  • attestazione di pagamento € 10,20 sul c/c 9001;
  • attestazione di pagamento € 32,00 sul c/c 4028;
  • certificato di idoneità psicofisica rilasciata da un medico abilitato (della Asl) o da commissioni mediche locali.;
  • 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata;
  • patente straniera in originale e in fotocopia;
  • documento di riconoscimento in originale e in fotocopia;
  • codice fiscale in originale e in fotocopia.

Documenti aggiuntivi per cittadini extracomunitari:

  • permesso di soggiorno originale in visione e in fotocopia oppure
  • carta di soggiorno originale in visione e in fotocopia
  • se l’interessato è in attesa del rinnovo per scadenza o del primo rilascio

del permesso di soggiorno: fotocopia documento d’identità e ricevuta della richiesta di rinnovo / ricevuta di prima richiesta

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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