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Ho un permesso Ce rilasciato da altro stato posso lavorare in Italia?

Sono un cittadino straniero ho un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro stato. Posso venire  a lavorare in Italia?

Roma 19 ottobre 2010- Il titolare di un permesso di soggiorno Ce  per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro stato membro dell’unione Europea , in corso di validità, può  lavorare e soggiornare in Italia per un periodo di durata superiore a tre mesi, per svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo , e anche per  frequentare corsi di studio o formazione professionale.

Gli stranieri possono anche soggiornare per altri scopi purché leciti dimostrando però di essere in possesso di mezzi di sussistenza  non occasionali, di importo superiore al doppio  dell’importo minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla spesa sanitaria e di un assicurazione sanitaria  per il periodo del soggiorno, apri a 17.000,00 euro.

Naturalmente nel caso in cui si voglia svolgere attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo bisogna sempre presentare richiesta nominativa compilando il  modulo  Ls di nulla osta allo Sportello Unico, in questo caso si prescinde dal requisito dell’effettiva residenza all’estero.

Allo straniero viene  quindi rilasciato un nuovo  permesso di soggiorno in base all’attività esercitata, e nel momento in cui matura i requisiti previsti potrà ottenere anche in Italia un permesso di soggiorno di lungo periodo, in questo caso lo stato membro  che aveva lasciato il precedente permesso CE viene informato dell’avvenuto rilascio.

La questura deve quindi rilasciare un permesso di soggiorno temporaneo rinnovabile senza però ritirare il permesso CE già posseduto, limitandosi ad informare il punto di contatto nazionale.

l cittadino straniero ha diritto al mantenimento dello status di lungo soggiornante nello Stato membro di provenienza fino a quando non acquisisca tale status nel secondo Stato membro, il che avviene solo dopo cinque anni di regolare soggiorno ed a condizione che sussistano gli altri requisiti previsti dall’art. 9 bis del testo unico immigrazione.

La stessa  cosa è prevista, nel caso in cui il cittadino straniero titolare del permesso CE rilasciato dall’Italia si trasferisca in altro Stato membro,anche in questo caso  non potrà essere privato dello status di lungo soggiornante e del corrispondente titolo di soggiorno italiano fino a quando non acquisisca tale condizione nello Stato membro di destinazione.

Nel caso in cui invece lo straniero voglia soltanto soggiornare per un periodo inferiore a tre mesi  non deve chiedere il visto ma deve soltanto segnalare la sua presenza sul territorio alla polizia.

Ricordiamo che il permesso di soggiorno CE viene revocato in caso  di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell’unione  europea  e anche in caso di assenza dal territorio dello stato per un periodo superiore a sei anni e in caso di assenza dal territorio dell’unione per un periodo di dodici mesi consecutivi.

È previsto il rilascio del permesso di soggiorno , con durata identica a quella del permesso rilasciato al soggiornante di lungo periodo, anche ai familiari che lo accompagnano o lo raggiungono.

 

Avv. Mariangela Lioy

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