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Licenziamenti al tempo del coronavirus, guida ai tuoi diritti

Roma, 12 maggio 2020 – Il Decreto Cura Italia prevede il divieto di licenziamento per 60 giorni, fino al 15 maggio. Ma è in arrivo nuovo decreto che estende il divieto fino al 17 agosto 2020.

Vediamo insieme, spiegando in dettaglio, cosa prevede l’attuale normativa in merito ai licenziamenti durante il coronavirus.

Licenziamenti vietati

Licenziamenti collettivi

Le aziende con più di 15 dipendenti che intendano effettuare almeno 5 licenziamenti per ridurre o trasformare la propria attività, non potranno farlo fino al 18 agosto 2020.

Sono sospese anche le procedure di licenziamento già avviate. al 23 febbraio al 17 marzo 2020, e lo rimarranno fino al 17 agosto.

Licenziamenti individuali

Sono attualmente vietati, e lo saranno fino al 17 agosto 2020, anche i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ovvero per ragioni organizzative o economiche, indipendentemente dal numero dei dipendenti dell’azienda.

I licenziamenti effettuati dal 17 marzo saranno quindi nulli.

Licenziamento per superamento giorni di malattia (cd. periodo di comporto)

I periodi di quarantena o malattia dipendenti da contagio da Coronavirus non possono essere contati ai fini del periodo di comporto, il periodo massimo di malattia concesso al lavoratore dipendente.

Quindi sono vietati anche i licenziamenti per superamento del periodo di comporto se la malattia deriva da Coronavirus.

Operando il divieto di licenziamento, il datore di lavoro potrà applicare la Cassa integrazione, il cui finanziamento dovrebbe essere prolungato nel nuovo Decreto, fino ad un massimo di altre 9 settimane da consumare entro il 31 agosto 2020.

Cosa fare in caso di licenziamento tra il 17 marzo e il 17 agosto 2020

Se il proprio datore di lavoro comunica ugualmente il licenziamento nel periodo tra il 17 marzo e il 15 maggio ( che dovrebbe essere esteso al 17 agosto), sarà possibile far valere la nullità davanti al Giudice del Lavoro.

Dovranno essere rispettati i seguenti termini di impugnazione: entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento è necessario contestare lo stesso in forma scritta, personalmente o tramite un legale.

Entro 180 giorni dalla spedizione della lettera bisognerà invece proporre ricorso al Tribunale, Sezione Lavoro. In questo caso è necessaria l’assistenza di un avvocato.

Licenziamenti ammessi

Il Decreto Cura Italia non sospende né vieta i seguenti licenziamenti:

  • Licenziamento per motivi disciplinari;
  • Licenziamento durante o alla fine del periodo di prova;
  • Licenziamento per raggiungimento del limite massimo di età;
  • Licenziamento del lavoratore domestico;
  • Licenziamento del dirigente;
  • Risoluzione al termine del periodo di apprendistato;
  • Licenziamento dell’ex socio di cooperativa, quando questo ha cessato il proprio rapporto associativo.

DIMISSIONI DEL LAVORATORE: sempre ammesse

Nessuna sospensione è inoltre prevista per le dimissioni del lavoratore (nei casi di inadempimento o comportamento irregolare del datore di lavoro) e le risoluzioni consensuali.

Se sei un lavoratore straniero

I lavoratori stranieri hanno i medesimi diritti dei cittadini italiani, pertanto sarà possibile impugnare il licenziamento illegittimo, se effettuato durante il periodo in cui opera il divieto.

Come disposto dal Decreto Cura Italia se il tuo permesso di soggiorno è scaduto dopo il 31 gennaio 2020 mantiene validità fino al 31 agosto 2020, quindi il datore di lavoro non potrà intimare il licenziamento per tale motivo. Vedi anche: Proroga del permesso di soggiorno, ecco cosa cambia col Decreto Cura Italia

Guida realizzata per Stranieri in Italia da: Avv. Federica Merlo

Fonti normative: D.L. 18/2020 L. 27, n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020. Vedi anche il documento dell’ILO: “Divieto di licenziamento durante la crisi da COVID-19

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