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Viaggiare in Europa col cedolino? L’esperto risponde

Ho chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno otto mesi fa ma sono ancora in attesa che la questura me lo rinnovi. Vorrei fare un viaggio in Francia, posso farlo con la ricevuta postale di rinnovo?

5 dicembre 2008 – Le libertà di circolazione varia se si attende il rinnovo o il primo rilascio del permesso di soggiorno. 

Chi è in attesa di rinnovo del permesso
I cittadini stranieri in possesso della ricevuta postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno possono:
– attraversare le frontiere (terresti, marittime, aeree) dei Paesi Schengen durante i viaggi di rientro nel Paese d’origine;
– andare in vacanza in tali Stati europei per un massimo di tre mesi.
Tale possibilità è stata riconosciuta grazie alla circolare (trasmessa con telegramma urgentissimo) del Ministero dell’Interno del 28 luglio 2008 e avvalorata dalla Commissione europea la quale ha spiegato che, fino al 31 gennaio 2009, il cedolino di rinnovo rilasciato da Poste italiane viene considerato come un equivalente del permesso di soggiorno in tutti i Paesi Schengen (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, più Islanda e Norvegia che non appartengono all’UE).

Coloro che attendono il rinnovo del permesso di soggiorno, pertanto, possono viaggiare per i  Paesi Schengen e tornare a casa muniti dei seguenti documenti:
–    ricevuta di Poste italiane attestante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
–    passaporto in corso di validità o altro documento equipollente;
–    permesso di soggiorno scaduto.
 

Chi è in attesa di primo rilascio del permesso
Le facilitazioni per i Paesi Schengen, invece, non si estendono ai cittadini stranieri in possesso della ricevuta di Poste Italiane attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare per i quali restano in vigore le restrizioni. Questi ultimi possono tornare nel loro Paese di origine e poi rientrare in Italia a condizione che:
–    l’uscita e il rientro in Italia avvegano attraverso lo stesso valico di frontiera;
–    il viaggio non preveda il transito attraverso altri paesi Schengen;
–    esibiscano il passaporto o documento di viaggio equipollente insieme al visto d’ingresso (anche se scaduto) che specifichi il motivo del soggiorno (lavoro subordinato, lavoro autonomo, ricongiungimento familiare) e la ricevuta rilasciata dall’ufficio postale. Tali documenti saranno timbrati dalla polizia di frontiera all’atto dell’uscita e del rientro in Italia.

Attenzione
La facilitazione al transito nei Paesi Schengen è prevista fino al 31 gennaio 2009. Dopo tale periodo i cittadini stranieri in attesa del permesso di soggiorno possono in qualsiasi momento lasciare il territorio nazionale e farvi regolare rientro (come previsto dalle Direttive del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2006 e del 20 febbraio 2007 tuttora vigenti) nel rispetto delle condizioni (suindicate) previste per chi è in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro o ricongiungimento familiare.


In tutti gli altri casi
In tutti gli altri casi non elencati sopra (es. richiesta primo rilascio permesso di  soggiorno per studio) per poter viaggiare/tornare nel Paese di origine è necessario richiedere direttamente in Questura un permesso di soggiorno provvisorio cartaceo motivando e documentando la necessità del viaggio.

Rosanna Caggiano

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